La cessazione della materia del contendere non esclude il rigetto del danno da ritardo per difetto di prova (TAR Lazio n. 13251 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione del provvedimento satisfattivo dell’istanza determina la cessazione della materia del contendere nell’azione avverso il silenzio dell’amministrazione. La domanda di risarcimento del danno da ritardo refluisce nello schema generale dell’art. 2043 cod. civ. e richiede la rigorosa applicazione del principio dell’onere della prova ex art. 2697, comma 1, cod. civ., non temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. Ne consegue il rigetto della pretesa risarcitoria quando il ricorrente non alleghi elementi concreti circa l’effettivo pregiudizio sofferto, non sia ravvisabile il dolo o la colpa dell’amministrazione e la contestazione del danno assuma carattere generico. La mera enunciazione di un disagio connesso al ritardo non costituisce base per la quantificazione del danno.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il Tribunale per l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 14 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 9, lett. f), legge n. 91/1992, nonché per la condanna al risarcimento del danno ex artt. 7 e 30 cod. proc. amm. Il Ministero, costituitosi in giudizio, ha depositato il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2026 di conferimento della cittadinanza, trasmesso alla competente Prefettura per la notifica all’interessato. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 15 luglio 2026.
La Motivazione della Corte
La cessazione della materia del contendere discende dal sopravvenuto riscontro dell’istanza, vista l’adozione del provvedimento satisfattivo della posizione della parte. Il Collegio dichiara conseguentemente cessata la materia del contendere in ordine all’azione avverso il silenzio, prescindendo dalla conversione del rito prevista dall’art. 117, comma 6, d.lgs. n. 104/2010.
Quanto alla domanda risarcitoria, la pretesa relativa al danno da ritardo refluisce nell’alveo dello schema generale dell’art. 2043 cod. civ. e ss. Il Collegio richiama la rigorosa applicazione del principio dell’onere della prova in capo al danneggiato, ai sensi dell’art. 2697, comma 1, cod. civ., non temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.
Nella specie, non è evidenziato alcun elemento concreto atto a comprovare l’effettivo pregiudizio sofferto, non potendo la mera enunciazione di un disagio connesso al ritardo rappresentare la base per la quantificazione del danno. L’allegazione assume carattere ancor più generico considerando che, come già affermato dalla giurisprudenza della Sezione, allo straniero regolarmente soggiornante, e ancor più se titolare dello status di lungosoggiornante UE ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 286/1998, è riconosciuto il godimento di tutti i diritti civili, economici e sociali, al pari del cittadino.
Il Collegio richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui una richiesta di risarcimento dei “danni subiti e subendi”, non accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio, va qualificata generica e inutile. Inoltre, non è ravvisabile il dolo o la colpa dell’amministrazione, tenuto conto del complesso iter procedimentale, della complessità delle verifiche necessarie che ha indotto il legislatore ad allungare nel 2018 i termini di conclusione dei procedimenti, nonché del grave carico di lavoro e dell’imponente numero di domande istruite, come evidenziato dal giudice d’appello nei richiami alle decisioni del Consiglio di Stato.
Mancando la prova dell’an e del quantum del pregiudizio e la dimostrazione dell’elemento soggettivo, la richiesta di risarcimento del danno non può essere accolta. Le spese di lite vengono compensate, tenuto conto del complesso iter procedimentale e dell’infondatezza della domanda risarcitoria.
Nota della Redazione
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