Payback dispositivi medici: il riparto di giurisdizione tra atti ministeriali e provvedimenti regionali (TAR Lazio n. 13257 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la regione, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, approva l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano e determina gli importi dovuti costituisce esercizio di attività vincolata e meramente ricognitiva, priva di margini di discrezionalità anche tecnica. Ne deriva che la situazione giuridica del contribuente è di diritto soggettivo e la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo configurabile alcun potere autoritativo della regione. Gli atti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e di adozione delle linee guida, invece, restano soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo, con censure infondate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava la determinazione dirigenziale con cui la Regione Piemonte, in attuazione del meccanismo del c.d. payback di cui all’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, le aveva posto a carico una somma di 164.391,87 euro per il ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018. Unitamente all’atto regionale, la società gravava i presupposti atti ministeriali: il decreto di certificazione dello sforamento del 6 luglio 2022, le linee guida del 6 ottobre 2022, l’accordo Stato-Regioni del 2019 e la circolare del Ministero della salute. La ricorrente deduceva l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione nel non aver attivato tempestivamente le procedure di rinegoziazione, la violazione dell’affidamento e la lesione dei principi di evidenza pubblica, chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità sulle norme istitutive del payback.

La Motivazione della Corte

Il TAR, richiamati i propri precedenti, ha respinto l’istanza di rinvio dell’udienza, rilevando che la pendenza di giudizi di appello su casi analoghi non integra quelle “situazioni eccezionali” richieste dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. per il differimento della trattazione. Nel merito, il Collegio ha operato una netta distinzione tra le diverse categorie di atti impugnati, applicando il criterio del petitum sostanziale per il riparto di giurisdizione.

Quanto alla domanda di annullamento dei decreti ministeriali del 2022 e dell’accordo del 2019, il TAR l’ha rigettata, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024 che ha ritenuto il meccanismo del payback misura ragionevole e proporzionata. La Consulta ha escluso la violazione dell’art. 41 Cost., qualificando il contributo come solidaristico, e ha ritenuto rispettata la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., essendo la disciplina completa di soggetti, oggetto e procedura. Il TAR ha aggiunto che le imprese, già dal 2015, erano consapevoli del tetto di spesa nazionale del 4,4% e dell’obbligo di ripiano, sicché alcun legittimo affidamento poteva essersi consolidato.

Il Collegio ha poi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario con riferimento ai provvedimenti regionali di approvazione degli elenchi e di quantificazione delle quote. L’attività della regione, secondo il TAR, è meramente attuativo-esecutiva: verifica della documentazione contabile, compilazione dell’elenco e calcolo matematico delle somme dovute, senza alcun margine di discrezionalità. Gli atti regionali si limitano a recepire le risultanze delle certificazioni ministeriali e la percentuale di riparto fissata ex lege, instaurando un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale tra l’amministrazione e l’impresa, tutelabile davanti al giudice ordinario. Tale conclusione è stata estesa anche ai successivi provvedimenti di rideterminazione delle quote adottati in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024.

Infine, il TAR ha ritenuto infondate le censure relative al calcolo del fatturato al lordo dell’IVA e alla mancata distinzione tra spese per dispositivi e spese per servizi accessori, evidenziando come la normativa di settore e le linee guida del modello CE impongano una chiara separazione contabile che le imprese avrebbero dovuto rispettare. La sentenza, quindi, ha rigettato in parte il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile nella restante parte, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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