Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e liquidazione del compenso al difensore nel gratuito patrocinio (TAR Lazio n. 13216 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto e la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione. In tal caso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il giudice dichiara l’improcedibilità, potendo compensare le spese di lite per giusti motivi. Il compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio è liquidato ex art. 82 d.P.R. n. 115/2002, con applicazione del dimezzamento ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002 e dell’ulteriore riduzione per la pronuncia in rito ai sensi dell’art. 4, comma 9, D.M. n. 55/2014.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno alla Questura di Roma, rimasta priva di riscontro. Avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza, aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e l’ordine all’amministrazione di provvedere. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma si erano costituiti in giudizio.

In data 25 giugno 2026, il titolo di soggiorno veniva rilasciato e ritirato dall’interessato. Con memoria depositata il 10 luglio 2026, il ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo contestualmente la liquidazione degli onorari per l’attività difensiva svolta, essendo stato ammesso provvisoriamente al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che, in ragione della sopravvenuta emanazione del provvedimento richiesto e della dichiarazione della parte, il ricorso era divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria è stata disposta ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., avendo dato preventivo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. della possibile definizione in rito. La pronuncia in rito ha giustificato la compensazione delle spese di lite.

Quanto all’istanza di liquidazione, il Collegio ha richiamato l’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali, e l’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che dimezza i compensi spettanti ai difensori nel processo amministrativo. Ha quindi valutato le caratteristiche dell’attività prestata e dell’affare trattato ai sensi dell’art. 4 D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022.

Per una controversia di valore indeterminabile, il Tribunale ha determinato un compenso di euro 3.613,00, già ridotto fino al 50% ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. Su tale importo ha applicato la riduzione della metà per il gratuito patrocinio e l’ulteriore dimezzamento per la pronuncia in rito, liquidando in favore del difensore la somma di euro 903,25, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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