Ottemperanza per Carta Docente e condanna al pagamento con commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2363 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso volto a ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario che riconoscono il beneficio della Carta Docente, qualora l’Amministrazione non provveda nei termini. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’inadempimento legittima la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato nel termine di novanta giorni. Per il caso di persistente inottemperanza, il giudice nomina sin da ora un commissario ad acta, individuato in un organo dell’Amministrazione, che provvede in via sostitutiva, anche avvalendosi dell’istituto del pagamento in conto sospeso. Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, agiva dinanzi al giudice del lavoro per il riconoscimento del beneficio della Carta Docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24. Il Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro, con sentenza pubblicata nel 2025, disapplicando la normativa interna per contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, accoglieva la domanda e condannava il Ministero al riconoscimento del beneficio economico per ciascun anno.
La sentenza, passata in giudicato, era notificata all’Amministrazione, che non vi dava esecuzione. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge, la parte proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, riscontrando la rituale notifica della sentenza e il suo passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria. Ha quindi accertato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento. Constatata la mancata ottemperanza, ha accolto il ricorso, disponendo l’obbligo dell’Amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato nel termine di novanta giorni.
La decisione si segnala per la nomina d’ufficio, sin da ora, del commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente. Ciò al fine di evitare un ulteriore aggravio del procedimento in caso di inerzia dell’Amministrazione, assicurando l’effettività della tutela. Il commissario è espressamente autorizzato a ricorrere al pagamento in conto sospeso.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la liquidazione in misura ridotta, richiamando il principio di soccombenza e la natura seriale della controversia, che non richiede un apprezzabile impegno difensivo, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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