Divieto di motivazione postuma nel nulla osta ex art 55 cod nav (TAR Sicilia n. 1075 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di nulla osta ai sensi dell’art. 55 cod. nav. è illegittimo per contraddittorietà e difetto di motivazione quando contrasta con una precedente determinazione della stessa Amministrazione che aveva qualificato le opere come ricadenti entro i trenta metri dal demanio, invitando il privato a presentare proprio quell’istanza di mantenimento. L’Ente non può integrare in giudizio la motivazione dell’atto, adducendo profili di inscindibilità materiale tra opere demaniali e opere private e l’esigenza di una contestuale domanda ex art. 36 cod. nav., se tali ragioni non risultano dal provvedimento impugnato. Il rigetto è inoltre viziato sotto il profilo istruttorio quando non smentisce adeguatamente la documentazione tecnica che colloca le opere nella proprietà privata entro la fascia dei trenta metri.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un lotto in Siracusa, interessato per anni da un procedimento di delimitazione dei confini demaniali. A seguito di accertamenti della Capitaneria di Porto, l’Assessorato regionale gli contestò la presenza di opere su suolo demaniale, per complessivi 47 mq, e di altre opere non autorizzate entro i trenta metri dal demanio. Con la medesima nota lo invitò allo sgombero delle prime e a regolarizzare le seconde presentando istanza di nulla osta ai sensi dell’art. 55 cod. nav.

Il ricorrente presentò l’istanza per il mantenimento delle opere in prossimità del demanio, precisando che la richiesta non riguardava una modesta porzione del lotto a cavallo del confine demaniale. L’Assessorato rigettò la domanda sul presupposto che, dalla verifica sul SID, gli interventi ricadessero all’interno della linea di demarcazione del demanio. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione dell’art. 55, eccesso di potere, contraddittorietà e carenza di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie entrambi i motivi. La nota impugnata si fonda su una verifica SID da cui l’Amministrazione pretende di ricavare che le opere richieste ricadono nel demanio marittimo. La Corte rileva anzitutto la contraddittorietà rispetto alla precedente nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale lo stesso Assessorato aveva distinto le opere su suolo demaniale, da rimuovere, da quelle entro i trenta metri, per le quali invitava il privato a presentare istanza ex art. 55 cod. nav.

Il ricorrente si era attenuto a tale indicazione. La relazione tecnica allegata all’istanza individuava le opere entro la fascia dei trenta metri e precisava che la richiesta non riguardava la porzione a cavallo del confine demaniale. Il provvedimento di rigetto, invece, si limita ad affermare che gli interventi ricadono nel demanio, senza chiarire quali porzioni siano concretamente sul suolo demaniale.

Nel corso del giudizio l’Assessorato ha aggiunto che i 47 mq occupano abusivamente il demanio e formano un tutt’uno non materialmente scindibile con le opere entro i trenta metri, e che sarebbe stata necessaria una contestuale istanza ex art. 36 cod. nav. La Corte qualifica questa difesa come integrazione postuma della motivazione, vietata perché introduce in giudizio elementi nuovi rispetto all’atto impugnato. Né la necessità del procedimento ex art. 36 emerge dalla precedente nota, che invitava soltanto allo sgombero e alla presentazione dell’istanza ex art. 55.

Il provvedimento è dunque illegittimo sotto il profilo motivazionale, perché non indica quali siano le porzioni di opere ricadenti sul demanio, individuate solo in sede difensiva. È altresì viziato sotto il profilo istruttorio, poiché la documentazione in atti colloca le opere oggetto di istanza nella proprietà privata entro i trenta metri, e l’Amministrazione non ha adeguatamente contestato tale evidenza.

Il Collegio ritiene non utile ai fini del decidere la richiesta di verificazione o consulenza tecnica. Accoglie quindi il ricorso e annulla la nota di rigetto, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione nel rispetto delle prescrizioni conformative della pronuncia, con condanna alle spese liquidate in 3.000,00 euro oltre oneri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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