Abilitazione Scientifica Nazionale: sindacabilità limitata dei giudizi di valore della Commissione (TAR Lazio n. 13086 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale sull’assenza di originalità e di spunti critici nelle pubblicazioni del candidato e sulla natura compilativo-descrittiva delle stesse attengono alla sfera della discrezionalità tecnica. Tale discrezionalità si estrinseca nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo, che sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli casi di illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Il giudizio collegiale di non idoneità, che evidenzi puntualmente le criticità riscontrate nelle singole opere presentate, è da ritenersi adeguatamente motivato anche laddove la valutazione di merito si presenti discutibile o non condivisibile, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella della Commissione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente universitario, partecipava alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale 2023/2025 per il conseguimento dell’abilitazione a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 10/F1 “Letteratura Italiana”. La Commissione giudicatrice, all’esito della valutazione, esprimeva all’unanimità un giudizio di non idoneità.
Nel motivare l’esito negativo, il collegio giudicante evidenziava che le pubblicazioni presentate, pur coerenti con il settore concorsuale e apparse in sedi editoriali di discreto prestigio, risultavano “non del tutto continue sotto il profilo cronologico” e, per la frammentarietà degli esiti e per talune forzature esegetiche, non potevano ritenersi di qualità elevata. Avverso tale determinazione, il candidato proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e carente istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 16 della legge n. 240/2010, il D.P.R. n. 95/2016 e il D.M. n. 120/2016. In particolare, l’art. 3 del D.M. n. 120/2016 impone alla Commissione di formulare un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato, basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda.
Il Collegio ha quindi scrutinato il contenuto del giudizio impugnato, rilevando come la Commissione, pur riconoscendo i punti di forza della produzione scientifica del candidato — coerenza con il settore concorsuale e collocazione editoriale di prestigio — avesse approfonditamente argomentato in ordine alle criticità riscontrate nelle singole opere. La discontinuità della produzione scientifica, la frammentarietà degli esiti e le forzature interpretative elaborate dall’autore, hanno rappresentato gli elementi dirimenti per la valutazione negativa.
I giudici amministrativi hanno osservato che la motivazione di un provvedimento amministrativo deve consentire al destinatario la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione. Nello specifico, il giudizio di non idoneità è stato ritenuto chiaro ed inequivoco, rappresentando la sintesi dei giudizi individuali espressi dai vari componenti della Commissione che hanno evidenziato la non piena maturazione scientifica del candidato per svolgere le funzioni di professore di seconda fascia.
In applicazione del principio per cui le valutazioni delle Commissioni sull’assenza di originalità e di spunti critici nelle pubblicazioni del candidato attengono alla sfera della discrezionalità tecnica, il TAR ha precisato che nessuno dei vizi sindacabili — illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà o travisamento dei fatti — è rinvenibile nella fattispecie esaminata, con conseguente reiezione del ricorso e condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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