Decadenza dagli incentivi fotovoltaici: il termine ragionevole decorre dalla conoscenza dei fatti (TAR Lazio n. 12897 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Gestore dei Servizi Energetici, all’esito di un procedimento di verifica, ridetermina in senso riduttivo la tariffa incentivante per un impianto fotovoltaico deve essere qualificato come decadenza, non ostando a tale qualificazione la contestuale ammissione dell’impianto a una diversa e inferiore tariffa. Al relativo potere si applicano i termini previsti dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio, come richiamato dall’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011. Il termine di diciotto mesi, per i provvedimenti adottati prima del 17 luglio 2020, decorre da tale data; per quelli successivi decorre dall’adozione; per i provvedimenti adottati dal 1 giugno 2021 il termine è ridotto a dodici mesi. L’eccezione delle false rappresentazioni dei fatti di cui al comma 2-bis non comporta un potere sine die, ma determina la riespansione del diverso limite del termine ragionevole, decorrente non dall’adozione del provvedimento ma dal momento in cui l’amministrazione ha acquisito piena e completa conoscenza dei fatti. Ove l’amministrazione, anche all’esito dei propri controlli, abbia ricostruito la vicenda e raggiunto la simmetria informativa con il privato, l’inerzia protratta oltre il termine ragionevole determina la consumazione del potere e la illegittimità del provvedimento tardivo.
Il Fatto
Una società titolare di un impianto fotovoltaico, ammesso nel 2011 alla tariffa incentivante di 0,443 €/kWh ai sensi della legge n. 129/2010, vedeva avviato dal GSE un procedimento di verifica nel dicembre 2021, all’esito del quale il Gestore contestava, sulla base del confronto fotografico, l’assenza di alcuni cavi alla data dichiarata di conclusione dei lavori. Il GSE, con provvedimento del 10 ottobre 2025, accertava il difetto dei requisiti per l’accesso all’incentivo superiore e rideterminava la tariffa in misura inferiore, pari a 0,388 €/kWh, disponendo la compensazione tra gli importi già erogati e quelli dovuti. La società impugnava il provvedimento, deducendo, tra l’altro, la tardività dell’adozione rispetto ai termini previsti dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Sezione qualifica il provvedimento impugnato come decadenza, precisando che la contestuale ammissione a una tariffa diversa e inferiore non muta la natura del potere esercitato. In tale quadro, il Collegio richiama l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il termine di diciotto mesi per l’annullamento d’ufficio, introdotto dalla legge n. 124/2015, decorre per i provvedimenti di primo grado adottati prima del 17 luglio 2020 dall’entrata in vigore della norma, non potendosi applicare retroattivamente. Poiché l’ammissione all’incentivo risale al 2011, il GSE avrebbe dovuto adottare l’eventuale decadenza entro il 17 gennaio 2022; l’adozione del 10 ottobre 2025 è pertanto tardiva.
La Corte esamina altresì l’eccezione delle false rappresentazioni dei fatti di cui all’art. 21-nonies, comma 2-bis, richiamando la recente ricostruzione della Corte costituzionale in tema di tutela dell’affidamento legittimo. Rileva, tuttavia, che l’operare di tale eccezione presuppone un’asimmetria informativa tra amministrazione e privato: l’assenza di un termine finale di intervento si giustifica solo quando l’amministrazione non abbia piena conoscenza dei fatti, essendo questi occultati dal comportamento del privato.
Nel caso di specie, il Collegio evidenzia che il GSE era in condizione di rilevare la violazione già all’esito del sopralluogo del 20 dicembre 2021 o, al più tardi, a seguito delle osservazioni fornite dalla società il 5 aprile 2025. Dopo tale data, l’amministrazione è rimasta inerte per circa un anno e sei mesi, fino all’adozione del provvedimento del 10 ottobre 2025. Questa stasi integra la violazione del termine ragionevole, che decorre dal momento in cui l’amministrazione ha raggiunto la piena contezza dei fatti: una volta ricostruita la vicenda e venuta meno l’asimmetria informativa, il Gestore non può trattenere un potere temporalmente illimitato di intervento, dovendo definire tempestivamente la posizione del privato che ha contribuito a fare luce sulla situazione.
Alla stregua di tali considerazioni, la Sezione accoglie il ricorso, assorbendo la restante censura, e annulla il provvedimento impugnato. Il vincolo conformativo derivante dalla decisione consiste nell’impossibilità di un nuovo esercizio del potere, essendosi questo definitivamente consumato: la conservazione degli incentivi nella misura originariamente riconosciuta costituisce effetto automatico della sentenza, senza necessità di apposita statuizione sulle conseguenze ripristinatorie. Le spese di lite sono integralmente compensate, tenuto conto delle serie problematiche interpretative sollevate dalla portata applicativa della novella legislativa.
Nota della Redazione
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