Sei scatti stipendiali nel TFS degli ex appartenenti alla Polizia di Stato (TAR Liguria n. 1078 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 nella base di calcolo del trattamento di fine servizio si prescrive, ai sensi dell’art. 20 del d.p.r. n. 1032/1973, non dal collocamento a riposo del dipendente ma dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti non ha natura decadenziale, ma è funzionale a consentire la decorrenza del pensionamento dal primo gennaio dell’anno successivo. L’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997, che subordina il beneficio al previo pagamento della restante contribuzione, opera ai soli fini del computo della base pensionabile e non incide sulla quantificazione della buonuscita. La scelta legislativa di riconoscere il beneficio anche in caso di pensionamento a domanda con quota 90 non contrasta con gli artt. 3 e 81 Cost., rientrando nella discrezionalità del legislatore in materia di prestazioni sociali.

Il Fatto

Alcuni ex dipendenti della Polizia di Stato, collocati in quiescenza a domanda, hanno agito davanti al TAR Liguria per ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio, includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente condanna dell’I.N.P.S. alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e al pagamento delle maggiori somme, oltre interessi e rivalutazione.

L’Istituto si è costituito eccependo la prescrizione del diritto, per decorso di oltre un quinquennio dalla cessazione dal servizio, e nel merito l’infondatezza della pretesa. I ricorrenti hanno replicato con memoria ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di prescrizione richiamando l’orientamento pretorio consolidato, secondo cui il termine quinquennale decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dal collocamento a riposo (Cons. St., sez. II, n. 8238 del 2024; Cons. St., sez. II, n. 3807 del 2024). Nel caso concreto i versamenti delle seconde rate del TFS risultavano intervenuti in epoca successiva al 2020 e, per due ricorrenti, era stata inoltre inviata diffida e messa in mora entro il lustro dalla cessazione, con effetto interruttivo.

Nel merito, la domanda è stata ritenuta fondata. L’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987, come novellato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, attribuisce al personale della Polizia di Stato sei scatti del 2,50 per cento, calcolati sull’ultimo stipendio, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche a chi chieda il collocamento in quiescenza con cinquantacinque anni di età e trentacinque di servizio utile. I ricorrenti avevano maturato tali requisiti al momento del pensionamento.

Il Tribunale ha escluso la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno. Il termine, secondo l’orientamento consolidato (Cons. St., sez. II, n. 8369 del 2024; TAR Liguria, sez. I, n. 793 del 2024), non ha natura decadenziale ma incide solo sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di pensionamento.

Quanto all’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997, che subordina il riconoscimento dei sei scatti al previo pagamento della restante contribuzione, il Collegio ha chiarito che la disposizione opera ai soli fini del computo della base pensionabile e non incide sulla quantificazione della buonuscita.

Infine, è stata respinta l’interpretazione costituzionalmente orientata invocata dall’Istituto. A fronte di una previsione legislativa chiara, l’ermeneutica non può attribuirle un contenuto opposto; la determinazione dell’ammontare delle prestazioni sociali rientra nella discrezionalità del legislatore e la scelta non appare irragionevole, trattandosi di norma speciale per il comparto sicurezza (Cons. St., sez. II, n. 4473 del 2025; Cons. St., sez. II, n. 8594 del 2024).

Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria del diritto al beneficio e condanna dell’I.N.P.S. alla rideterminazione del TFS. Sulle maggiori somme spettano gli interessi legali dalla scadenza del termine di ventisette mesi dalla cessazione volontaria e, per l’eventuale quota superiore, la rivalutazione monetaria, escluso il cumulo ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese sono state liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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