Riliquidazione TFS del pubblico dipendente riassunto e detrazione al saggio legale (TAR Lazio n. 12898 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riliquidazione dell’indennità di buonuscita ex art. 4 del d.P.R. n. 1032/1973, per il dipendente pubblico riassunto in servizio dopo aver già conseguito il diritto al trattamento, presuppone l’omogeneità dei periodi di servizio e la sua applicazione generalizzata alle ipotesi di doppio servizio pubblico. La detrazione dell’indennità già corrisposta va operata maggiorandola degli interessi al saggio legale via via vigente nei singoli periodi, con la misura del 4,25% quale limite massimo, e non quale saggio fisso, essendo la previsione speciale funzionale a garantire la parità di trattamento tra tutti i lavoratori. La clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 56/2025 preserva gli effetti dei provvedimenti già adottati, ma non consente l’applicazione ultrattiva di una norma espressamente abrogata a fattispecie non ancora definite.
Il Fatto
Un magistrato amministrativo, collocato in quiescenza nel marzo 2025, aveva maturato una precedente anzianità contributiva nel ruolo della Polizia di Stato, dal quale si era dimesso nel dicembre 2011 percependo il trattamento di fine servizio, per poi assumere servizio in magistratura dal febbraio 2012. All’atto della cessazione dal nuovo rapporto, l’interessato chiedeva all’INPS l’applicazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 1032/1973, al fine di ottenere la riliquidazione del TFS sull’intero arco lavorativo, senza soluzione di continuità superiore ai limiti di legge. L’INPS, tuttavia, quantificava il dovuto come mero supplemento calcolato sul solo periodo di servizio in magistratura, ex art. 8 del R.D.L. n. 395/1946, ritenendo deteriore il risultato della riliquidazione integrale per effetto della detrazione del TFS già liquidato, maggiorato di interessi al saggio fisso del 4,25%.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’eccezione preliminare di carenza di interesse, ravvisando la contestazione, nell’an e nel quantum, della base giuridica della liquidazione, e non un mero difetto di trasparenza contabile, con conseguente utilità concreta derivante dall’annullamento dell’atto.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il sistema di successione normativa, individuando nell’art. 4 del d.P.R. n. 1032/1973 la disciplina generale per la riliquidazione del trattamento del dipendente statale riassunto, con detrazione dell’indennità già erogata, mentre l’art. 8 del R.D.L. n. 395/1946 conserva rilievo solo come istituto residuale. Il thema decidendum è stato, tuttavia, focalizzato sul criterio di calcolo degli interessi da detrarre.
Richiamando il principio espresso da Cons. Stato, sez. VII, n. 1098/2024, il Giudice ha affermato che la previsione del saggio del 4,25% contenuta nell’art. 4 citato opera come mero limite massimo rispetto agli interessi legali, sicché la detrazione va calcolata applicando il saggio legale via via vigente nel periodo considerato. L’applicazione del saggio fisso per l’intero arco temporale integra, pertanto, un vizio del calcolo comparativo posto a fondamento del provvedimento, che aveva indotto l’Istituto a ritenere deteriore la riliquidazione integrale.
Il Tribunale ha poi ritenuto fondato anche il motivo relativo all’applicazione ultrattiva dell’art. 8 del R.D.L. n. 395/1946, espressamente abrogato dall’allegato G) alla legge n. 56/2025, con efficacia dal 9 maggio 2025, in data successiva all’adozione del provvedimento impugnato. La clausola di salvaguardia dell’art. 1, comma 3, della medesima legge è stata interpretata come diretta a preservare gli effetti dei provvedimenti già adottati e non a legittimare applicazioni pro futuro della norma abrogata.
In accoglimento del ricorso, la sentenza ha annullato l’atto impugnato e accertato il diritto del ricorrente alla riliquidazione del TFS ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 1032/1973 sull’intero periodo di servizio, con detrazione dell’indennità già corrisposta maggiorata degli interessi al saggio legale pro tempore vigente e comunque entro il limite massimo del 4,25% annuo.
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Nota della Redazione
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