Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto pagamento della Carta docente (TAR Lazio n. 12808 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere opera quando una sopravvenuta attività amministrativa risulti integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, sicché non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito. In tal caso il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite, valutando se, in assenza della sopravvenienza, il ricorso sarebbe stato meritevole di accoglimento. In materia di ottemperanza per il mancato riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il pagamento delle somme dovute intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio integra una sopravvenienza satisfattiva che, pur determinando la cessazione della materia del contendere, non esclude la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, con la conseguente condanna alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza, al netto della parziale compensazione disposta in ragione dell’esecuzione successiva alla proposizione del ricorso.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per l’importo di euro 500,00, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la parte interessata proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo altresì la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’eventuale danno erariale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, nel corso del giudizio e a seguito degli adempimenti istruttori disposti con le ordinanze interlocutorie, l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento delle somme dovute. Tale sopravvenienza, essendo pienamente satisfattiva dell’interesse azionato, ha determinato la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Richiamando la giurisprudenza consolidata, il TAR ha precisato che la cessazione della materia del contendere postula che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto fatto valere, non residuando alcuna utilità alla pronuncia di merito. In tale evenienza, il giudice è comunque tenuto a procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa, ai fini della regolazione delle spese di lite, valutando se, in assenza della sopravvenienza, il ricorso sarebbe stato accolto.

Nel caso di specie, l’esito di tale valutazione è stato positivo, atteso che il soddisfacimento del credito è avvenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio. La regolazione delle spese ha pertanto tenuto conto della soccombenza virtuale dell’Amministrazione, disponendone una parziale compensazione in ragione dell’esecuzione intervenuta a seguito della proposizione del ricorso e condannando il Ministero al pagamento della restante parte in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti, per quanto eventualmente di competenza, in accoglimento della richiesta formulata dalla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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