Il giudice amministrativo dispone l’acquisizione del parere tecnico dell’Autorità nel giudizio sui reclami in materia di impianti fotovoltaici (TAR Lombardia n. 2687/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione avverso le delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente concernenti la risoluzione dei reclami in materia di connessione alla rete elettrica, il giudice amministrativo, ove ravvisi la complessità delle questioni tecniche sottese all’atto impugnato, può disporre l’acquisizione del parere tecnico reso dalla Direzione Infrastrutture Energia ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Disciplina, quale indispensabile mezzo istruttorio per procedere all’esame del ricorso.
Il Fatto
La società, gestore della rete di distribuzione elettrica, impugnava la delibera con cui l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente aveva deciso il reclamo presentato da una privata in relazione a un impianto fotovoltaico associato a un punto di prelievo, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
Nel giudizio cautelare era stata già emessa un’ordinanza, mentre l’Autorità si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando un proprio precedente (ord. coll. n. 2566 del 2024), ha rilevato che la complessità delle questioni tecniche sottese alla delibera impugnata, ulteriormente valorizzate nell’impugnativa, non consente di procedere oltre nell’esame del ricorso senza prima acquisire agli atti del giudizio il parere tecnico reso dalla Direzione Infrastrutture Energia in data 27 maggio 2025, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Disciplina.
Il Tribunale ha pertanto disposto l’incombente istruttorio, ordinando all’Autorità resistente di trasmettere il suddetto elemento documentale entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Per la prosecuzione del giudizio, il Collegio ha infine previsto che l’udienza pubblica sarà fissata entro il primo trimestre del 2027.
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Nota della Redazione
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