L’ottemperanza è inammissibile se la sentenza del giudice ordinario non è passata in giudicato (TAR Lazio n. 12805 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza disciplinata dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. postula che la sentenza del giudice ordinario, della quale si invoca l’attuazione, sia passata in giudicato, atteso che l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato presuppone la definitività della pronuncia. Il requisito del passaggio in giudicato deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e al momento della decisione, senza che possa essere surrogato dal principio di non contestazione, il quale esonera la parte dall’onere probatorio ma non dispensa il giudice dal verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione sulla base della realtà processuale. Il giudice amministrativo non può, inoltre, disporre il rinvio della camera di consiglio al fine di consentire il maturare del giudicato, trattandosi di una condizione di decidibilità la cui futura verificazione è meramente ipotetica e rimessa, in ogni caso, all’iniziativa delle parti.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, aveva ottenuto dal Tribunale civile di Roma una sentenza che, accertata l’inadeguatezza dell’immobile per difetto di manutenzione, aveva ordinato all’Ater del Comune di Roma l’assegnazione di un nuovo alloggio. Avverso l’esecuzione di tale pronuncia, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, deducendo l’inesatta esecuzione della sentenza e la permanenza di un interesse alla decisione.
L’Ater resisteva eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, avendo già provveduto ad assegnare e consegnare un nuovo alloggio. Alla camera di consiglio del 26.5.2026 il Collegio rilevava, d’ufficio, la possibile inammissibilità del ricorso, non risultando l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza, e rinviava la trattazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale civile, notificata alla controparte il 27.5.2026, non era ancora passata in giudicato, non essendo decorso il termine breve di trenta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c. Tale condizione, ha precisato il Collegio, deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Il Collegio ha escluso che il requisito potesse ritenersi integrato per effetto del principio di non contestazione, osservando che tale principio opera soltanto come esonero dall’onere probatorio e non esclude il dovere del giudice di pronunciarsi sulla domanda attenendosi alla realtà processuale emergente dagli atti. Ha inoltre disatteso il richiamo alla giurisprudenza che ammette l’ottemperanza in presenza di un giudicato sopravvenuto in corso di giudizio, rilevando che, nel caso di specie, tale evenienza non si era verificata.
Quanto all’istanza di rinvio formulata dalla ricorrente per consentire il passaggio in giudicato della sentenza, il TAR l’ha respinta, qualificando il rinvio come istituto di natura eccezionale e contrario al principio di economia processuale, non essendo prevedibile se nel termine di legge sarebbe stata proposta impugnazione. La decisione è stata assunta con compensazione delle spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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