Il payback sui dispositivi medici è contributo legittimo e i provvedimenti regionali vanno dinanzi al giudice ordinario (TAR Lazio n. 12670 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, disciplinato dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, costituisce un contributo solidaristico conforme agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 140 del 2024. L’obbligo di ripiano era prevedibile dagli operatori sin dall’entrata in vigore della normativa, sicché non sussistono violazioni del legittimo affidamento né del principio di irretroattività. I provvedimenti regionali e provinciali di ripiano hanno natura meramente ricognitiva ed accertativa di un credito già determinato dalla legge e dagli atti statali: le relative controversie, involgendo un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale non intermediato da poteri discrezionali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella del giudice amministrativo.
Il Fatto
Una società operante nella commercializzazione di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 che certificava il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e i conseguenti provvedimenti di ripiano adottati da numerose Regioni e Province autonome. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la natura tributaria del prelievo, la violazione del legittimo affidamento e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il ricorso straordinario è stato trasposto in sede giurisdizionale su opposizione delle amministrazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il quadro normativo sopravvenuto, segnato dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, che consente alle aziende di estinguere l’obbligazione versando la quota del 25% degli importi, e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha giudicato il payback sui dispositivi medici misura ragionevole e proporzionata.
Quanto al ricorso principale, il TAR ha ritenuto manifestamente infondate le censure di illegittimità costituzionale. Il meccanismo del payback non lede la capacità contributiva, poiché trova giustificazione nell’esigenza di assicurare l’equilibrio della spesa sanitaria pubblica. È altresì esclusa la violazione dell’affidamento: gli operatori conoscevano sin dal 2015 l’esistenza del tetto di spesa e la misura delle quote di ripiano, potendo così orientare le proprie scelte imprenditoriali in base a un’alea contrattuale prevedibile.
Per i ricorsi per motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione. L’attività demandata alle Regioni dall’art. 9-ter, comma 9-bis, è interamente vincolata: esse verificano dati contabili già certificati, compilano elenchi e applicano percentuali fissate dalla legge, senza alcun margine di discrezionalità tecnica. L’atto regionale non è espressione di un potere autoritativo, ma un accertamento tecnico del quantum debeatur che instaura un rapporto obbligatorio paritario.
Conseguentemente, la domanda di非 pagare o pagare meno si radica in un diritto soggettivo patrimoniale, la cui cognizione spetta al giudice ordinario. Il giudice amministrativo ha pertanto respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, con possibilità di riassunzione ex art. 11 c.p.a. entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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