Il pay-back sui dispositivi medici non lede l’affidamento: per i provvedimenti regionali difetta la giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 12669 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, di cui all’art. 9-ter d.l. n. 78/2015, non integra una misura irragionevole o retroattiva, essendo il relativo obbligo noto agli operatori sin dall’entrata in vigore della disciplina e costituendo un contributo solidaristico conforme all’art. 23 Cost. I provvedimenti regionali e provinciali che quantificano la quota di ripiano a carico delle singole imprese costituiscono esercizio di attività vincolata e meramente ricognitiva, con la conseguenza che le controversie riguardanti la loro impugnazione, involgenti un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Una società operante nella commercializzazione di dispositivi medici ha impugnato, dinanzi al TAR Lazio, il decreto ministeriale che ha certificato il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali di ripiano, unitamente agli atti connessi. La ricorrente, che non ha aderito alle procedure di definizione agevolata introdotte dal legislatore, ha dedotto l’illegittimità costituzionale del meccanismo del c.d. pay-back per violazione di plurimi parametri, lamentando la natura tributaria del prelievo, la sua applicazione retroattiva e la lesione dell’affidamento e della libertà di concorrenza. In seguito alla trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, la società ha proposto motivi aggiunti avverso la norma che ha introdotto una definizione transattiva delle controversie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del pay-back misura ragionevole e proporzionata, finalizzata a garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria e ad allocare risorse certe per l’acquisto dei dispositivi medici, ponendo a carico delle imprese un contributo solidaristico giustificato dall’esigenza di assicurare la dotazione necessaria alla tutela della salute. La Corte ha escluso la violazione dell’art. 23 Cost., avendo la disciplina individuato chiaramente i soggetti obbligati, l’oggetto della prestazione e le procedure per la determinazione del ripiano, e ha negato la lesione del principio di irretroattività e dell’affidamento, rilevando che le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento.
Quanto alle censure relative all’illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati, il TAR le ha ritenute infondate, rinviando alle argomentazioni della citata pronuncia della Corte costituzionale, ritenute riferibili anche alle doglianze relative alla violazione dei principi della Carta di Nizza. In ordine alla presunta natura retroattiva della fissazione dei tetti di spesa, il Collegio ha osservato che la quantificazione del tetto regionale al 4,4 per cento aveva già trovato riscontro nella misura nazionale, nota agli operatori, i quali avrebbero dovuto orientare la propria condotta secondo l’ordinaria diligenza considerando l’alea insita nel meccanismo di ripiano.
Il Collegio ha poi dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione con riferimento ai motivi diretti a contestare i provvedimenti regionali di quantificazione del ripiano. L’attività demandata alle regioni e province autonome, ha precisato il TAR, è di natura meramente attuativo-esecutiva, consistendo nella verifica tecnico-contabile del fatturato delle imprese e nella compilazione dell’elenco degli obbligati, senza alcun margine di discrezionalità. Tale attività, priva di spendita di potere autoritativo, instaura un rapporto obbligatorio tra l’amministrazione e l’impresa, facendo sorgere in capo a quest’ultima un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo, con conseguente attribuzione della controversia al giudice ordinario.
Relativamente ai motivi aggiunti, il TAR ha rilevato il difetto del requisito della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate avverso l’art. 8, d.l. n. 34/2023. La disposizione censurata, introducendo una mera facoltà di definizione agevolata dell’obbligazione condizionata alla rinuncia al contenzioso, non incide sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, sicché l’eventuale declaratoria di illegittimità non spiegherebbe effetti determinanti sulla decisione. Il ricorso è stato infine respinto per la parte relativa al decreto ministeriale e alle linee guida, con compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.