Il procedimento penale archiviato non giustifica il diniego di cittadinanza (TAR Lazio n. 12666 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana è atto ampiamente discrezionale che non può prescindere da una disamina, sia pure sommaria, della natura e della gravità del fatto-reato e dal tempo della sua commissione. La mera esistenza di una denuncia o di un procedimento penale, in assenza di approfondimenti istruttori, non è di per sé idonea a giustificare il rigetto dell’istanza, dovendosi escludere qualsiasi automatismo tra il procedimento penale e il rifiuto della naturalizzazione. L’Amministrazione è tenuta a valutare complessivamente l’integrazione dello straniero, considerando l’intero percorso esistenziale, lavorativo, sociale e familiare, senza pretendere un quantum di moralità superiore a quello dell’italiano medio. L’onere motivazionale si amplia con la progressione processuale ma si restringe laddove il fatto contestato sia risalente o sia stato definito con archiviazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno per lungo periodo, coniugato e padre di due minori, svolgeva in Italia regolare attività lavorativa dal 2009. In data 24.01.2018 presentava istanza per la concessione della cittadinanza italiana. Con provvedimento del Ministero dell’Interno del 06.09.2021, la domanda veniva respinta sulla base di una notizia di reato per violazione degli artt. 508 e 610 cod. pen., relativa ad uno sciopero di lavoratori con temporanea occupazione dell’azienda, alla quale il ricorrente non aveva tuttavia partecipato.
Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo violazione della legge n. 91/1992 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Nel corso del giudizio, il procedimento penale veniva definito con archiviazione disposta dal GIP.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette che la concessione della cittadinanza è atto discrezionale che richiede una valutazione complessa dell’effettiva integrazione dello straniero nella comunità nazionale. Il provvedimento impugnato, fondato su una mera notitia criminis in fase di indagini, successivamente archiviata, non supera il vaglio di ragionevolezza e proporzionalità richiesto dall’esercizio del potere.
La sentenza richiama il principio consolidato per cui la valutazione sull’integrazione deve fondarsi su un’adeguata istruttoria e non può essere limitata a un giudizio sommario, circoscritto a fatti risalenti. La sussistenza di un procedimento penale non può essere considerata automaticamente ostativa in assenza di una concreta valutazione delle caratteristiche dell’episodio e delle sue conseguenze sulla compiuta integrazione.
Il Collegio evidenzia che l’onere motivazionale dell’Amministrazione, laddove l’elemento ostativo sia rappresentato dai trascorsi penali, deve modularsi in base alla fase del procedimento raggiunta: si amplia man mano che dalla mera denuncia si procede verso sentenze di condanna, si restringe nel caso di interventi più lievi o di esiti favorevoli come l’archiviazione. Nel caso di specie, il giudizio negativo espresso dall’Amministrazione risulta non supportato da un compendio istruttorio e motivazionale adeguato, non avendo considerato la complessiva condotta di vita del richiedente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 508 c.p. – Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio
- Art. 610 c.p. – Violenza privata