L’estensione del fallimento alla società di fatto non richiede l’identità tra attività d’impresa (Cass. civ. Sez. 1 n. 482 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estensione del fallimento dell’imprenditore individuale alla società di fatto, ai sensi dell’art. 147, comma 5, legge fall. (oggi art. 256, comma 5, c.c.i.i.), la dichiarazione di fallimento colpisce la persona fisica dell’imprenditore, non l’impresa come entità a sé stante; l’accertamento della qualità di imprenditore commerciale e della specifica attività esercitata può restare implicito in motivazione quando la qualità non sia stata contestata. Per procedere all’estensione, è necessaria la riferibilità dell’attività d’impresa della persona fisica alla società di fatto, non la perfetta identità tra l’attività accertata nella sentenza di fallimento individuale e quella esercitata collettivamente; la riferibilità sussiste quando l’attività ufficiale sia solo un segmento di una più ampia attività svolta in società. In caso di estraneità, trova applicazione l’art. 149 legge fall. e la società non fallisce.

Il Fatto

Il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato il fallimento di un imprenditore individuale, estendendolo, ex art. 147, comma 5, legge fall., alla società di fatto tra quest’ultimo e altri due soggetti, nonché a questi ultimi quali soci illimitatamente responsabili. I soci proponevano reclamo, deducendo la nullità della sentenza per la partecipazione alla decisione del magistrato che aveva autorizzato i curatori a richiedere l’estensione. La Corte d’Appello di Venezia accoglieva il reclamo, ma la pronuncia veniva cassata con rinvio da questa Corte, la quale aveva affermato che la violazione del divieto di partecipazione al collegio può essere fatta valere solo tramite ricusazione. Riassunto il giudizio, la corte territoriale respingeva nuovamente i reclami, ritenendo preclusa la questione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, nel rigettare entrambi i ricorsi, affronta preliminarmente la questione della nullità della sentenza per la partecipazione del giudice incompatibile. I primi motivi sono infondati: la corte d’appello ha correttamente ritenuto che ogni discussione sull’error in procedendo fosse definitivamente preclusa dall’ordinanza n. 4345/2022, con cui questa Corte aveva già escluso l’effettiva impossibilità dei reclamanti di proporre la ricusazione, rivendicando il proprio ruolo di giudice del fatto processuale.

Quanto all’estensione del fallimento, il Supremo Collegio chiarisce che la dichiarazione di fallimento colpisce la persona dell’imprenditore con tutto il suo patrimonio, senza distinzioni tra attività commerciale e sfera privata. L’accertamento dell’attività d’impresa può restare implicito in motivazione, quando la qualità di imprenditore commerciale non sia contestata, e l’oggetto di tale accertamento va ricostruito in base agli atti processuali e all’istanza accolta, non alla ditta iscritta nel registro delle imprese.

Il principio decisivo è che l’estensione del fallimento richiede la riferibilità dell’impresa alla società di fatto, non la perfetta identità tra l’attività accertata in sentenza e quella scoperta successivamente. In tal senso, la Corte precisa ed integra, senza smentirlo, il principio espresso da Cass. n. 1106/1995, antecedente alla modifica dell’art. 147 legge fall. ad opera del d.lgs. n. 5/2006. L’indicazione legislativa dell’estensione «allo stesso modo» rispetto al caso inverso va letta con adattamento, posto che l’impresa collettiva è attribuita a un diverso soggetto. Nel caso di specie, la continuità tra l’attività di gestione del gruppo societario e quella della società di fatto risulta dagli atti e dall’istanza del pubblico ministero.

Infine, i motivi concernenti la configurabilità della holding e l’affectio societatis sono dichiarati inammissibili, poiché, dietro l’apparente denuncia di violazione di legge, contestano l’apprezzamento del fatto compiuto dal giudice del merito, che ha accertato entrambi i presupposti con motivazione non sindacabile in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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