Solidarietà negli appalti e fallimento: la responsabilità del committente non è attratta al foro fallimentare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6224 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il fallimento dell’appaltatore non comporta l’attrazione nella competenza del tribunale fallimentare della causa promossa dal lavoratore nei confronti del committente, convenuto in qualità di condebitore solidale ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003: il carattere solidale della responsabilità e l’autonomia dell’azione di pagamento proposta nei suoi confronti rispetto a quella esperibile verso il debitore principale preservano la cognizione del giudice del lavoro. La competenza del tribunale fallimentare resta limitata alle controversie relative all’accertamento e alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso, con effetti esclusivamente endoconcorsuali, mentre al giudice del rapporto spettano le questioni riguardanti lo status del lavoratore e le domande di accertamento.
Il Fatto
La lavoratrice convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano le società committenti, unitamente alla società appaltatrice e all’INPS, per ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la datrice di lavoro a decorrere dal 2009 e la condanna delle committenti, in qualità di responsabili solidali, al pagamento delle differenze retributive non versate. Il Tribunale accolse la domanda, condannando le società appaltanti al pagamento delle somme dovute. La Corte d’Appello di Milano confermava la decisione, rigettando l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla società subentrata nella titolarità del rapporto e escludendo che la controversia fosse attratta alla competenza del tribunale fallimentare, atteso che nei confronti del Fallimento erano state azionate domande di accertamento e solo nei confronti delle appaltanti domande di condanna.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha disatteso il primo motivo di ricorso, con cui le società censuravano la violazione dell’art. 24 L.F., affermando il principio per cui il discrimine tra giudice del lavoro e giudice del fallimento va individuato nelle rispettive speciali prerogative. In particolare, la Corte ha ribadito che il fallimento del debitore principale non determina l’attrazione nella competenza del tribunale fallimentare della causa promossa dal creditore nei confronti del condebitore solidale, stante il carattere solidale della responsabilità di quest’ultimo e l’autonomia dell’azione di pagamento proposta nei suoi confronti, richiamando i precedenti conformi.
Quanto al secondo e terzo motivo, vertenti sulla carenza di titolarità passiva del rapporto in capo alla società appaltatrice, la Corte li ha ritenuti infondati, evidenziando come la società in bonis fosse subentrata nel rapporto di lavoro, convertito sin dall’origine in rapporto a tempo indeterminato, in virtù dell’art. 2112 cod. civ., con conseguente successione nella titolarità attiva e passiva anche per il periodo pregresso. Il quarto e il sesto motivo sono stati dichiarati inammissibili: le censure, pur deducendo formalmente la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., nella sostanza contestavano la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, ipotesi non sindacabile in cassazione, non integrando né la violazione della regola di giudizio né l’erronea attribuzione dell’onere probatorio.
Il quinto motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, è stato parimenti dichiarato inammissibile per la ricorrenza di una doppia conforme e per la deduzione di un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. al di fuori dei limiti consentiti, avendo le ricorrenti evocato l’omessa valutazione di un documento piuttosto che di un fatto storico. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna delle società al pagamento delle spese processuali e declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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