Soggette a TARSU le aree portuali scoperte anche liquide in assenza di Autorità portuale (Cass. civ. Sez. 5 n. 511 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la nozione di aree scoperte di cui all’art. 62 del d.lgs. n. 507/1993 comprende tutte le estensioni spaziali utilizzabili da una comunità che produce rifiuti, a prescindere dalla natura solida o liquida del supporto, con la conseguenza che sono tassabili anche gli specchi acquei destinati all’ormeggio di natanti. La legittimazione impositiva del Comune sussiste quando l’area portuale non ricade nella competenza di un’Autorità portuale istituita ex legge n. 84/1994, poiché la gestione dei rifiuti urbani resta in tal caso assoggettata alla privativa comunale. In assenza di una specifica previsione regolamentare, la riconduzione degli ormeggi alla categoria tariffaria dei campeggi e distributori di carburante è coerente con la classificazione legislativa e trova applicazione per categoria, non per analogia.

Il Fatto

Un’associazione circolo nautico, concessionaria di un’area demaniale destinata all’ormeggio di natanti nel porto di Talamone, impugnava due avvisi di accertamento emessi dal Comune per la TARSU relativa alle annualità 2009 e 2010. La contribuente eccepiva la carenza del potere impositivo dell’ente locale, sostenendo che la competenza in materia di rifiuti nell’ambito portuale spettasse all’Autorità marittima, e deduceva altresì il vizio di motivazione degli atti e l’illegittima commisurazione della tariffa.

I giudici di merito respingevano il ricorso e l’appello, ritenendo sussistente la legittimazione impositiva del Comune. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, l’associazione proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva il Comune con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso l’istanza di sospensione del giudizio avanzata dalla contribuente ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022, non avendo la stessa depositato la documentazione attestante l’adesione alla definizione agevolata della lite entro il termine previsto. Ha quindi proceduto all’esame del merito.

Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui l’attività di gestione dei rifiuti solidi urbani nell’ambito delle aree portuali rientra nella competenza esclusiva dell’Autorità portuale soltanto ove questa sia stata istituita. La tassazione dei rifiuti, avendo natura di tributo correlato allo svolgimento del servizio, non può essere configurata in capo a un soggetto diverso da quello che per legge espleta il servizio medesimo: ne consegue che, nei porti privi di Autorità portuale, riemerge la privativa comunale e il potere impositivo dell’ente locale.

La Corte ha precisato che, nel caso del porto di Talamone, l’elenco dei porti in cui l’art. 6 della legge n. 84/1994 e i successivi decreti hanno istituito l’Autorità portuale non include lo scalo di Orbetello. I giudici di legittimità hanno escluso che la presenza dell’Autorità marittima, competente per le operazioni e i servizi portuali nonché per le concessioni demaniali ai sensi degli artt. 16 e 18 della legge n. 84/1994, attribuisca alla stessa funzioni in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la correlata potestà impositiva.

In relazione al secondo motivo, la Corte ha affermato che la nozione di aree scoperte non può essere limitata alla sola terraferma, dovendosi intendere riferita a tutte le superfici spaziali comunque utilizzate da una comunità che produce rifiuti. Tale principio è stato ritenuto coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia, richiamata in motivazione, e con la pronuncia del Consiglio di Stato che ha ricompreso banchine, pontili galleggianti e ormeggi tra le superfici suscettibili di imposizione.

Quanto alla dedotta erronea attribuzione della tariffa, la Corte ha ritenuto che la riconduzione delle aree adibite ad ormeggio alla categoria dei campeggi e stabilimenti balneari, prevista dall’art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993, sia coerente con la classificazione per categorie omogenee per potenzialità di rifiuti, senza che rilevi la mancata espressa previsione degli spazi acquei nel regolamento comunale. Il contratto di ormeggio non sottrae la detenzione dell’area al concessionario, che permane soggetto passivo dell’imposta. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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