Misure protettive e cautelari ex art. 6 l. n. 147/2021: inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto di reclamo (Cass. civ. Sez. 1 n. 500 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il tribunale decide il reclamo avverso l’ordinanza che ha rigettato la richiesta di conferma delle misure protettive e cautelari ex art. 6 e ss. l. n. 147/2021 ha natura latamente cautelare ed è ontologicamente inidoneo a incidere, con efficacia di giudicato, su diritti soggettivi. Ne consegue che avverso tale provvedimento non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., nemmeno deducendone la abnormità, trattandosi di decisione a carattere strumentale e interinale, operante per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all’adozione delle determinazioni definitive all’esito di esso.

Il Fatto

La società, esposta a una situazione di dissesto, aveva chiesto al Tribunale di Brindisi la conferma delle misure protettive e cautelari previste dalla l. n. 147/2021 in vista della rinegoziazione del proprio debito con i creditori. Il giudice delegato aveva rigettato l’istanza e il collegio, investito del reclamo, aveva confermato la decisione, valorizzando il parere tecnico sfavorevole sulla ricomponibilità della crisi e la mancanza di una concreta valutazione prognostica circa la capacità dell’impresa di superare la difficoltà. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizi di motivazione. La creditrice resistente ha replicato con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi di ricorso, incentrati sull’asserita violazione degli artt. 2, 5, 6, 7, 11 e 12 della l. n. 147/2021 e dell’art. 101 c.p.c., sull’omesso esame di fatti decisivi e su presunti errori in procedendo, dichiarandoli assorbiti dalla preliminare questione di ammissibilità del ricorso stesso.

Il punto dirimente riguarda la natura del provvedimento impugnato. Secondo la disciplina dettata dall’art. 7, comma settimo, del d.l. n. 118/2021, convertito nella l. n. 147/2021, i procedimenti relativi alle misure protettive si svolgono nelle forme previste dagli artt. 669-bis e ss. c.p.c. e avverso l’ordinanza del tribunale è ammesso esclusivamente il reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c..

La Corte ha pertanto richiamato il proprio orientamento consolidato (cfr. Cass. n. 20954/2017), secondo cui il ricorso straordinario per cassazione è proponibile solo avverso provvedimenti che presentino i caratteri della definitività e della decisorietà, ossia capaci di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. Il decreto di reclamo in esame, invece, essendo stato adottato in un procedimento cautelare, è privo di tali requisiti: la sua funzione è meramente strumentale e interinale e le sue statuizioni sono destinate a essere sostituite dalle determinazioni definitive del giudizio di merito.

La natura latamente cautelare della misura, finalizzata a impedire l’inizio o la prosecuzione di azioni cautelari ed esecutive dei creditori, rende il provvedimento inidoneo a produrre effetti di giudicato, sia in senso formale sia sostanziale. La Corte ha escluso che la dedotta abnormità possa rendere ammissibile l’impugnazione, ribadendo il principio di diritto in tal senso consolidato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 669-bis c.p.c.

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