Le somme incassate per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti costituiscono proventi illeciti tassabili anche se la fattura è rimasta impagata (Cass. civ. Sez. 5 n. 606 del 11.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, i proventi derivanti dall’emissione di fatture per operazioni inesistenti, qualificabili come illecito penale ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, costituiscono reddito imponibile ai sensi dell’art. 14, quarto comma, l. n. 537/1993, a prescindere dalla circostanza che la fattura non sia stata pagata dal committente. Tale mancato pagamento attiene al rapporto documentato dalla fattura, ma non incide sulla tassabilità del c.d. pretium sceleris percepito per l’emissione del documento fittizio. Quanto all’IVA, per il principio di cartolarità di cui all’art. 21, settimo comma, d.P.R. n. 633/1972, la mera indicazione dell’imposta in fattura, in assenza di rettifica o annullamento, determina l’insorgenza del rapporto tributario e l’obbligo di versamento per l’intero ammontare.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2007, un maggior reddito d’impresa derivante dall’asserita emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore di una committente. L’Ufficio qualificava le somme come proventi illeciti, quantificati nella misura percentuale del 20% sull’imponibile fatturato, pari all’IVA che la committente aveva portato in detrazione. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della contribuente, la quale proponeva appello. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’impugnazione, ritenendo che l’omesso versamento degli importi fatturati non potesse generare un maggior reddito in capo all’emittente, non avendo quest’ultima incassato alcuna somma.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, censurando la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 21, settimo comma, d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 14 l. n. 537/1993.

Quanto alla prima censura, la Corte ha riaffermato il principio di cartolarità dell’IVA, in forza del quale la mera indicazione dell’imposta in fattura, pur a fronte di un’operazione inesistente, determina l’insorgenza del rapporto tributario. In difetto di rettifica o annullamento del documento contabile, sussiste l’obbligo di versamento dell’imposta per l’intero ammontare, prevalendo la funzione ripristinatoria della disciplina rispetto al principio di neutralità dell’IVA. Al riguardo, ha richiamato i propri precedenti di cui alle Sez. 5, n. 28263 del 2020 e n. 4344 del 2019.

Sotto il secondo profilo, la Corte ha rilevato l’errore della CTR nell’avere escluso la tassabilità del compenso illecitamente percepito per l’emissione delle fatture, sul presupposto che la fattura fosse rimasta impagata. Ha chiarito che, nella prospettiva dell’accertamento, a venire in rilievo non è il rapporto sottostante alla fattura, ma il distinto rapporto illecito consistente nell’emissione del documento fittizio, remunerato da una corresponsione che si assume pari all’IVA esposta e detratta dal committente. Il mancato pagamento della fattura non esclude l’esistenza di un compenso per l’attività illecita, che costituisce provento tassabile ex art. 14, quarto comma, l. n. 537/1993, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di pretium sceleris.

La Corte ha precisato che tale conclusione non è contraddittoria con l’inesistenza delle operazioni: l’emissione di fatture fittizie non genera ricavi tassabili, ma il compenso effettivamente incassato per tale attività illecita è imponibile. Ha richiamato le Sez. 5, n. 2615 del 2023, in fattispecie identica, e le sentenze n. 27568 del 2008 e n. 7511 del 2000, rilevando altresì la coerenza con la giurisprudenza penale di cui alla Sez. III, n. 29814 del 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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