Accesso agli atti e cessazione della materia del contendere per sopravvenuto riscontro documentale (TAR Lazio n. 12374 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento del silenzio serbato dall’Amministrazione su un’istanza di accesso agli atti diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a. quando l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, abbia osteso la documentazione richiesta, corredandola di chiarimenti idonei a soddisfare l’interesse conoscitivo del richiedente. Le contestazioni relative alla legittimità sostanziale della pretesa creditoria sottostante, quali l’errata determinazione della fascia reddituale o del nucleo familiare, ovvero l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di ricalcolo, esulano dal perimetro del giudizio sull’accesso e possono essere fatte valere unicamente nella sede di merito. La circostanza che la documentazione ostesa contenga dati relativi ad annualità non contemplate nella richiesta non dimostra, di per sé, l’incompletezza dell’ostensione.
Il Fatto
Una conduttrice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica presentava istanza di accesso agli atti volta ad ottenere la documentazione posta a fondamento di una diffida di pagamento, con cui le veniva preteso il versamento di un importo per morosità. L’istanza, inoltrata sia al Comune sia alla società di gestione del servizio idrico, non riceveva riscontro, sicché l’interessata adiva il TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna all’ostensione dei documenti richiesti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione, nelle more del giudizio e con PEC del 14.5.2026 e del 22.5.2026, aveva dato compiuto riscontro all’istanza di accesso, trasmettendo l’estratto conto della posizione, la nota esplicativa e gli allegati contabili concernenti le operazioni di conguaglio e rimodulazione dei canoni. Con tale riscontro, l’Amministrazione aveva altresì chiarito che il ricalcolo era avvenuto in applicazione delle mutate condizioni reddituali, anagrafiche e patrimoniali, come dichiarate nei censimenti e come rilevato d’ufficio per le altre annualità del periodo considerato.
Il Collegio ha quindi condiviso le deduzioni della difesa erariale, osservando che l’eventuale mancanza di un provvedimento che rendesse edotta la conduttrice della fascia di reddito e della composizione del nucleo familiare considerata ai fini del ricalcolo atteneva al merito della pretesa creditoria e non alla completezza dell’ostensione documentale. Analogamente, la doglianza relativa all’inclusione di dati concernenti le annualità 2019 e 2020 è stata respinta, rilevando che la presenza di conteggi relativi ad altri periodi non dimostra l’incompletezza della documentazione trasmessa, considerato che le operazioni di conguaglio tenevano conto anche di periodi precedenti.
Quanto alla dedotta assenza di atti interruttivi della prescrizione per le mensilità degli anni 2019 e 2020, il Tribunale ha precisato che tale eventuale vizio avrebbe potuto essere fatto valere, se del caso, esclusivamente nella sede di merito, non potendo trovare ingresso nel giudizio avente ad oggetto il solo diritto di accesso.
Alla luce della documentazione versata in atti e dei chiarimenti forniti, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a., ponendo le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00, solidalmente a carico delle Amministrazioni intimate, atteso che l’ostensione era intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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