Decadenza dagli incentivi alla cogenerazione: la difformità non rilevante non legittima l’annullamento integrale (TAR Lazio n. 12375 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi alla cogenerazione ad alto rendimento, l’annullamento integrale dei benefici disposto ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.M. 5 settembre 2011 presuppone che la difformità tra quanto dichiarato e la situazione reale abbia avuto effetti rilevanti sulla produzione dell’anno di riferimento, ovvero che la violazione riguardi documenti non veritieri o dichiarazioni false e mendaci. Il mero malfunzionamento temporaneo dei sistemi di misurazione dell’energia termica, non prevedibile e indipendente dalla volontà del gestore, non integra tale fattispecie sanzionatoria, ma ricade nell’ipotesi del comma 4 della medesima disposizione, che legittima la sospensione dell’incentivazione e l’invito a ripristinare gli strumenti, non già la decadenza integrale né la revoca della qualifica di cogenerazione ad alto rendimento con effetto retroattivo.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore energetico, aveva ottenuto dal Gestore dei Servizi Energetici il riconoscimento della qualifica di cogenerazione ad alto rendimento per un’unità produttiva e il conseguente rilascio dei Titoli di Efficienza Energetica per l’anno di rendicontazione 2014. All’esito di un procedimento di controllo avviato dal GSE, emergeva che, a causa di un malfunzionamento dei gruppi di misura del vapore e dell’acqua calda, verificatosi tra gennaio e marzo 2014, il dato di energia termica utile non era stato misurato ma era stato ricostruito dalla società sulla base del consumo di gas e della produzione di energia elettrica.
Il GSE contestava la difformità e adottava un provvedimento di annullamento integrale dei benefici riconosciuti per l’anno 2014, negando la qualifica di CAR all’unità e chiedendo la restituzione dei titoli emessi, pari a un controvalore di diverse decine di migliaia di euro. La società impugnava il provvedimento e i successivi atti di recupero, deducendo la violazione del principio di proporzionalità e l’erronea applicazione dell’art. 11 del D.M. 5 settembre 2011, atteso che la difformità non aveva inciso sul raggiungimento della soglia minima di risparmio energetico richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio dell’udienza, osservando che l’istanza di riesame presentata all’amministrazione non determina il venir meno dell’interesse alla caducazione dei provvedimenti impugnati, trattandosi dell’avvio di un autonomo procedimento.
Nel merito, il TAR ha accolto il ricorso richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui l’effetto decadenziale deve essere limitato alla sola eccedenza riscontrata, mentre la decadenza integrale può essere disposta esclusivamente in caso di falsità documentali o dichiarazioni mendaci poste in essere nella fase procedimentale di verifica dei requisiti. Nel caso di specie, la società aveva evidenziato tempestivamente il malfunzionamento degli strumenti di misura, fornendo un apporto collaborativo significativo e documentando la ricostruzione dei dati.
La Corte ha quindi distinto le due fattispecie normative: l’ipotesi del comma 3 dell’art. 11 del D.M. 2011 presuppone difformità strutturali volutamente sottaciute e richiede che la violazione abbia avuto effetti sulla produzione dell’intero anno; l’ipotesi del comma 4 riguarda invece le avarie e i malfunzionamenti dei misuratori, non prevedibili e indipendenti dalla volontà del gestore. In tale ultima evenienza, il GSE non è legittimato a revocare la qualifica già riconosciuta né le agevolazioni, senza aver prima accertato che l’impianto abbia comunque conseguito gli obiettivi previsti dalla legge.
Nella specie, la difformità accertata non aveva inciso sul riconoscimento della qualifica CAR, essendo comunque superata la soglia minima del 10% di risparmio energetico, e non era derivata da condotte fraudolente ma da un malfunzionamento temporaneo e circoscritto degli strumenti di misura. I provvedimenti di annullamento e recupero sono stati pertanto annullati. La domanda risarcitoria è stata invece respinta per la genericità della formulazione, non avendo la ricorrente assolto all’onere di provare l’an e il quantum del pregiudizio ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c.. Le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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