Annullato il nulla osta idrogeologico per la pista di accesso all’alpeggio (TAR Piemonte n. 402 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta idrogeologico rilasciato dal Comune deve fondarsi su un’istruttoria che prenda in esame il parere tecnico negativo espresso dalla Regione e le condizioni di rischio attestate dalla cartografia e dal piano di bacino. Il difetto di istruttoria e di motivazione rende illegittima l’autorizzazione che si limiti a richiamare una relazione comparativa tra versanti, quando i suoi estensori ne ammettano l’estraneità alla verifica di compatibilità idrogeologica. È inammissibile l’eccezione di sconfinamento nel merito, spettando al giudice amministrativo il sindacato sull’erroneità e contraddittorietà delle valutazioni tecniche. L’autorizzazione paesaggistica resta invece espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile nei soli limiti della logicità, coerenza e completezza.
Il Fatto
La ricorrente, associazione di tutela ambientale attiva nelle Valli di Lanzo e nel Basso Canavese, impugna il nulla osta idrogeologico rilasciato dal Comune di Groscavallo per la nuova viabilità di accesso a un alpeggio, oltre agli atti connessi e, con motivi aggiunti, all’autorizzazione paesaggistica della Commissione locale per il paesaggio.
Il tracciato, di larghezza limitata, sostituisce il sentiero di versante danneggiato da frane e ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico. Dopo un’ordinanza cautelare di accoglimento, la causa giunge alla decisione nel merito sulla legittimità delle autorizzazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del Comune: il ricorso investe vizi della motivazione e dell’istruttoria, nonché l’erroneità delle valutazioni tecniche, materie estranee al merito insindacabile.
Il primo motivo è infondato. L’art. 3 della legge regionale n. 45 del 1989 attribuisce l’autorizzazione al Sindaco, ma il riparto di competenze degli artt. 50, 54 e 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 riserva ai dirigenti gli atti di gestione e di autorizzazione, residuando al Sindaco solo gli atti espressamente previsti dal Testo unico o da norme statali derogatorie. Il richiamo ai precedenti del medesimo TAR conferma l’orientamento.
È invece fondato il secondo motivo. Il Comune ha rilasciato il nulla osta senza tenere conto del parere negativo della Regione, che aveva istruito la pratica prima del trasferimento di competenza operato dalla legge regionale n. 10 del 2024. Il parere regionale segnala l’interferenza del tracciato con le delimitazioni di dissesto del PAI, del SIFraP, dell’IFFI e del SIVA e con un’area di conoide attiva non protetta, escludendo il superamento delle criticità.
Le norme tecniche del piano di bacino consentono, nelle aree in frana attiva, solo interventi subordinati a uno studio di compatibilità validato dall’Autorità competente. La relazione commissionata dal Comune, per esplicita ammissione dei geologi incaricati, non affronta la verifica del tracciato né la sua compatibilità idrogeologica: non può quindi sostenere l’autorizzazione. Il difetto di istruttoria e la manifesta contraddittorietà con il parere regionale impongono l’annullamento dell’atto.
I motivi aggiunti sono respinti. L’autorizzazione paesaggistica è connotata da ampia discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile per logicità, coerenza e completezza: il parere favorevole della Soprintendenza, l’impatto modesto dell’opera e la funzione agro-pastorale di contrasto all’abbandono del territorio conducono al rigetto. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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