La rissa aggravata nel decennio rilevante osta alla naturalizzazione (TAR Lazio n. 12260 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, presuppone un giudizio prognostico complesso e sintetico dell’Amministrazione, che valuta gli indicatori di inaffidabilità del richiedente non in modo atomistico ma nel loro insieme, con riferimento al decennio antecedente la domanda. La segnalazione per rissa aggravata, punita con pena edittale pari o superiore a tre anni, è automaticamente ostativa all’acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992, essendo a fortiori preclusiva della naturalizzazione. L’errore materiale nella redazione del provvedimento, laddove il reato sia erroneamente addebitato alla madre del richiedente, non inficia la validità dell’atto quando la corretta imputazione risulti dagli atti istruttori. In un provvedimento plurimotivato, l’eventuale illegittimità di una delle ragioni non è sufficiente a inficiare la decisione, se ciascuna è autonomamente idonea a sorreggerla.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto del Ministero dell’Interno del 6 settembre 2024, che respingeva la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata nel 2022. Il diniego si basava su una segnalazione per rissa aggravata del 2018, risultante anche a carico della convivente, madre della figlia minorenne, nei cui confronti emergeva altresì una segnalazione per minaccia aggravata. L’Amministrazione riteneva tali elementi indicativi di una condotta non irreprensibile e di una mancata piena integrazione nel tessuto sociale. Il ricorrente deduceva vizi di violazione di legge, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, sostenendo che il reato fosse stato erroneamente addebitato alla madre e che la convivenza con la ex coniuge fosse cessata da oltre quattro anni, come da sentenza di divorzio del 2020.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondate le censure, evidenziando come la segnalazione per rissa aggravata, intervenuta nel c.d. “periodo di osservazione” del decennio antecedente la domanda, denoti una tendenza caratteriale che desta allarme sociale e disvalore rispetto ai principi di ordinata convivenza. Tali condotte, ha precisato il TAR, esprimono un’attitudine a ricorrere a metodi violenti e assumono rilevanza nella valutazione complessiva della significatività del nucleo familiare dell’aspirante cittadino, in quanto indicatori di un giudizio prognostico sulla sua utile integrazione nella comunità.
La natura automaticamente ostativa del reato, punito con pena edittale superiore a tre anni e tale da precludere persino l’acquisto della cittadinanza per matrimonio, ha rafforzato la legittimità del diniego. Quanto all’errore materiale nell’imputazione del reato alla madre del ricorrente, il Tribunale lo ha qualificato come errore nella redazione dell’atto non idoneo a inficiarne la validità, essendo la corretta imputazione al ricorrente e alla ex moglie convivente desumibile dagli atti istruttori. Il provvedimento, essendo strutturalmente plurimotivato, risulta sorretto da due ragioni autonome, ciascuna sufficiente a sostenere la decisione.
Il Collegio ha infine respinto la rilevanza delle circostanze sopravvenute, come il certificato di stato di famiglia del 2026 che non documenta più la convivenza, poiché l’Amministrazione non avrebbe potuto tenerne conto nell’adozione del diniego datato 2024. La valutazione di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nel tessuto sociale è stata ritenuta adeguatamente motivata, considerato che lo stabile inserimento nel Paese costituisce solo il prerequisito per la concessione della cittadinanza, la quale presuppone l’accertamento di un interesse pubblico alla luce dell’adesione ai valori costituzionali, senza ombre di dubbi sull’affidabilità del richiedente. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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