Ottemperanza al decreto ingiuntivo senza rinnovare la notifica (TAR Lazio n. 8958 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, munito della relativa formula, è idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, senza che sia necessario rinnovarla a seguito del successivo passaggio in giudicato del titolo. In sede di giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, non sono dovute le spese di precetto, non funzionali all’introduzione del giudizio, ma soltanto le spese accessorie che trovano titolo nel provvedimento giudiziale azionato. La scelta del creditore di agire in ottemperanza anziché in esecuzione forzata preclude la ripetizione delle spese derivanti da atti di precetto notificati al debitore.
Il Fatto
Una società di costruzioni chiedeva l’ottemperanza al decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Roma, non opposto dall’Ater della Provincia di Roma. Il decreto era stato notificato all’amministrazione a mezzo p.e.c. il 28 marzo 2025 ed era divenuto definitivamente esecutivo con decreto ex art. 647 c.p.c. del 19 marzo 2026. La società richiedeva il pagamento dell’importo complessivo di € 7.824,91, comprensivo delle spese di precetto, oltre interessi, nonché la nomina di un commissario ad acta.
Alla camera di consiglio del 14 aprile 2026 il Collegio aveva dato avviso della possibile inammissibilità del ricorso, questione sulla quale la ricorrente aveva depositato memoria. L’amministrazione intimata non si era costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ritenuto il ricorso ammissibile, richiamando l’indirizzo del TAR Toscana n. 1653 del 2015. Nel merito, ha accertato che il decreto ingiuntivo, notificato il 28 marzo 2025, risultava definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e che il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 era decorso, essendo stata la notifica effettuata quando il decreto era già provvisoriamente esecutivo.
La sentenza chiarisce che la notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, munito di formula, risponde pienamente alla ratio della norma, che è quella di assegnare all’amministrazione debitrice un congruo termine per attivare le procedure di pagamento ed evitare l’esecuzione forzata. Nessun rinnovo è necessario dopo il passaggio in giudicato, secondo un orientamento costante della giurisprudenza amministrativa.
Quanto alle somme dovute, il Collegio ha ordinato il pagamento di € 7.480,55, detraendo dal totale richiesto le spese di precetto pari a € 344,36. Sul punto, la sentenza precisa che le spese di precetto sono estranee al titolo azionato, in quanto attengono al procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. c.p.c. e non sono funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza. Il creditore che opta per l’ottemperanza non può pretendere il rimborso di spese derivanti da strumenti esecutivi diversi, essendo tale scelta imputabile alla sua libera determinazione.
Il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza nel termine di 30 giorni, mentre ha ritenuto manifestamente iniqua la richiesta di astreintes, considerato il tempo trascorso dall’adozione del decreto di esecutorietà. Le spese processuali sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 474 c.p.c. – Titolo esecutivo
- Art. 647 c.p.c. – Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente