La sentenza assolutoria non vincola il diniego di cittadinanza per condotte illecite nel decennio di osservazione (TAR Lazio n. 12258 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione si fonda su una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che ben può attribuire rilievo ostativo a condotte penalmente rilevanti emerse nel corso del periodo di osservazione decennale, ancorché esse non abbiano formato oggetto di una condanna definitiva. La sentenza di assoluzione intervenuta dopo l’adozione del provvedimento non può essere considerata, difettando il requisito della sopravvenienza rispetto alla chiusura dell’istruttoria procedimentale. L’accertamento di una responsabilità penale si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale siano valutate negativamente anche a prescindere dagli esiti processuali. La stabile occupazione e l’integrazione sociale costituiscono requisiti necessari ma non sufficienti, essendo richiesto un comportamento senza mende nell’arco dell’ultimo decennio.
Il Fatto
Due coniugi, entrambi cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, presentavano domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L’Amministrazione respingeva le istanze, avendo acquisito una notizia di reato segnalata dal nucleo Polizia Economico Finanziaria in data 17 febbraio 2021, per la violazione dell’art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000 (indebita compensazione), per fatti commessi nel 2018 e nel 2019, cioè in un periodo coeve alle richieste di cittadinanza e comunque a ridosso del decennio di osservazione.
I ricorrenti impugnavano i decreti di diniego, deducendo difetto di istruttoria e difetto di motivazione, in quanto il reato contestato sarebbe stato superato da una sentenza di assoluzione pronunciata il 13 febbraio 2024 perché il fatto non costituisce reato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha disposto la riunione dei ricorsi, stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva, riguardando dinieghi emessi sulla base di un identico fatto reato contestato ad entrambi i coniugi.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto i ricorsi infondati. La condotta di indebita compensazione manifesta un particolare disvalore rispetto ai principi di una ordinata convivenza all’interno dello Stato, trattandosi di reato tributario che lede l’interesse del Fisco alla regolare e tempestiva riscossione dei tributi, posto in essere mediante comportamento elusivo che altera la fase di auto-liquidazione delle imposte. Tale condotta risulta coeva alle richieste di concessione della cittadinanza e collocabile all’interno o comunque a ridosso del periodo decennale di osservazione, sul quale la giurisprudenza ha chiarito che l’Amministrazione ben può rilevare l’esistenza di condotte penalmente rilevanti, espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale.
La sentenza di assoluzione invocata dai ricorrenti non assume rilievo, in quanto circostanza sopravvenuta rispetto al provvedimento di diniego emesso nei confronti del marito, sicché l’Amministrazione non avrebbe potuto tenerne conto. Quanto alla moglie, la sentenza assolutoria non era stata comunicata all’Amministrazione, seppur depositata un mese e mezzo prima del provvedimento di diniego, la cui istruttoria risultava chiusa in data 11 novembre 2023 con la predisposizione e la firma del provvedimento da parte del Viceprefetto.
Il Collegio ha richiamato il principio per cui le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, potendo le risultanze fattuali essere valutate negativamente anche a prescindere dagli esiti processuali penali, in virtù del fenomeno della pluriqualificazione del fatto giuridico.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile, presuppone che nessun dubbio o ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali. La stabile occupazione e l’integrazione sociale costituiscono condizioni ordinarie, necessarie ma non sufficienti, per ottenere la cittadinanza. I ricorsi sono stati pertanto respinti, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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