La residenza fittizia del senza fissa dimora vale come residenza legale per la cittadinanza (TAR Lazio n. 12257 del 04.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, la nozione di residenza “legale” coincide con quella di residenza “anagrafica”, da accertarsi in conformità alla disciplina interna in materia di iscrizione anagrafica. L’iscrizione dello straniero regolarmente soggiornante senza fissa dimora nei registri dell’anagrafe della popolazione residente, ancorché avvenuta per il tramite di un indirizzo “virtuale” o “fittizio” istituito dal Comune ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge n. 1228/1954, è idonea a soddisfare il requisito della legalità della residenza. Dalla residenza virtuale o fittizia non può discendere alcun automatismo ostativo, dovendo l’Amministrazione verificare caso per caso se tale strumento, di per sé lecito, sia stato utilizzato per eludere leggi o costituisca un rischio per la sicurezza pubblica, dando compiutamente atto di tale verifica nel provvedimento.

Il Fatto

La Prefettura di Roma dichiarava inammissibile l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata da uno straniero ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, ritenendo non soddisfatto il requisito della residenza legale continuativa decennale. Secondo l’Amministrazione, il periodo in cui il richiedente era risultato iscritto presso un indirizzo di residenza “virtuale” o “fittizia” non poteva essere computato, essendo inidoneo a dimostrare l’effettiva integrazione socio-economica nel territorio nazionale. Il ricorrente impugnava il decreto, deducendo l’erronea applicazione della normativa sulla residenza legale e la mancata valutazione in concreto dell’integrazione nella comunità nazionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente scrutinato e respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione, rilevando che la documentazione prodotta non consentiva di chiarire con certezza la data di notifica del provvedimento impugnato. In particolare, l’invio tramite piattaforma SEND risultava effettuato non nei confronti del diretto interessato ma di un professionista, senza che fossero fornite indicazioni sull’avvenuta elezione del domicilio digitale da parte dell’interessato, né fosse possibile verificare il rispetto dell’art. 26, comma 5, lett. c), d.l. n. 76/2020.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito la cornice normativa di riferimento, rammentando che il requisito della residenza decennale costituisce presupposto indefettibile per la naturalizzazione e che la nozione di residenza legale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 572/1993, coincide con quella di residenza anagrafica, da accertarsi in conformità alla disciplina interna in materia di iscrizione anagrafica. Tale requisito deve permanere sino alla prestazione del giuramento, come stabilito dall’art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993.

Il TAR ha quindi esaminato la normativa anagrafica, sottolineando che l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente non è una mera facoltà ma un obbligo per chi ha stabilito la dimora abituale nel Comune. L’art. 2, comma 3, legge n. 1228/1954 prevede che la persona senza fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio, e la circolare del Ministero dell’Interno del 18 maggio 2015 ha chiarito che l’iscrizione può avvenire anche mediante il richiamo a un indirizzo convenzionale in una via territorialmente non esistente, come avviene a Roma con “Via Modesta Valenti”.

Il Collegio ha concluso che l’iscrizione dello straniero senza fissa dimora nei registri anagrafici, ancorché per il tramite di una via fittizia, è idonea a soddisfare il requisito della legalità della residenza. Ha inoltre escluso che da tale ricostruzione derivi un rischio per la sicurezza pubblica, considerati gli obblighi di reperibilità gravanti sull’iscritto e i meccanismi di verifica e cancellazione previsti dalla normativa e dalla deliberazione della giunta del Comune di Roma n. 110/2024. Dalla residenza fittizia non può discendere alcun automatismo ostativo, essendo compito dell’Amministrazione verificare accuratamente e caso per caso se lo strumento sia stato utilizzato per eludere leggi, dando atto di tale verifica nel provvedimento.

L’interpretazione della Prefettura è stata ritenuta non condivisibile in quanto non sorretta da circolari o atti di indirizzo generale del Ministero dell’Interno e foriera di possibili disparità di trattamento territoriale. Il decreto impugnato è stato pertanto annullato, con obbligo dell’Amministrazione di riesaminare l’istanza secondo i principi enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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