Sanzione del richiamo al militare: obbligo di comunicazione al superiore diretto e nullità del procedimento senza contestazione (TAR Abruzzo n. 239 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che irroga la sanzione di corpo del richiamo ex art. 1359 D. Lgs. 66/2010 è lesivo della sfera giuridica del destinatario e pertanto sussiste l’interesse ad agire per impugnarlo. L’obbligo di comunicazione della sottoposizione a procedimento penale, previsto dall’art. 748, comma 5, lettera b), d.P.R. 90/2010 in relazione all’art. 735, deve essere adempiuto nei confronti del superiore diretto, salvo eccezionali ragioni di legge, non essendo consentito rivolgersi direttamente al Comandante di Compagnia. La sanzione disciplinare è illegittima se non è preceduta dalla contestazione degli addebiti, dall’assegnazione di un termine per le giustificazioni e dalla replica dell’Amministrazione. Il provvedimento conclusivo del ricorso gerarchico non ha autonoma lesività e non deve essere impugnato, essendo oggetto del giudizio il solo provvedimento originario.
Il Fatto
Un militare della Guardia di Finanza impugnava dinanzi al TAR Abruzzo la sanzione di corpo del richiamo irrogatagli per non aver riferito al Comandante della Compagnia, ma solo al proprio diretto superiore, la circostanza di essere sottoposto a procedimento penale e l’avvenuto deposito di un’istanza di anticipazione della camera di consiglio da parte del proprio difensore. Il ricorrente impugnava anche il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico dallo stesso esperito avverso la sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dell’interesse ad agire, richiamando il principio, già affermato da Cons. Stato n. 347/2013 e da TAR Lazio – Roma n. 1901/2008, secondo cui la sanzione del richiamo perpetua effetti negativi sulla sfera professionale del soggetto colpito, integrando una lesione attuale e concreta che legittima l’impugnazione.
Nel merito, il TAR ha ritenuto che la circostanza della sottoposizione a procedimento penale sia, di per sé, idonea a spiegare effetti sul servizio, imponendo al superiore l’adozione di eventuali provvedimenti organizzativi. Tale obbligo di comunicazione, ai sensi dell’art. 748, comma 5, lettera b), d.P.R. 90/2010, deve essere adempiuto nei confronti del “proprio comando o ente”, ossia del superiore diretto, e non del Comandante di Compagnia, salvo le eccezionali ipotesi di legge, non ricorrenti nel caso di specie. Il militare, avendo riferito al Comandante della Sezione operativa volante, aveva quindi correttamente assolto l’obbligo comunicativo.
Quanto alla seconda condotta omissiva, relativa al mancato riferimento dell’istanza di anticipazione della camera di consiglio, il Collegio ha escluso che essa possa sorreggere la sanzione, trattandosi di attività endoprocedimentale priva di riflessi sul servizio e non risultando provata la conoscenza o l’incarico del difensore da parte del militare. La censura è stata quindi accolta.
Il TAR ha inoltre accolto il motivo relativo ai vizi procedimentali, rilevando per tabulas la mancata notifica degli addebiti, l’assenza di un termine per le giustificazioni e la mancata replica dell’Amministrazione, con un lasso di tempo tra la relazione del militare e l’irrogazione della sanzione troppo breve per una adeguata ponderazione. La sanzione è stata conseguentemente annullata.
Infine, il Collegio ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del provvedimento conclusivo del ricorso gerarchico, richiamando il principio per cui tale atto non ha autonoma lesività, essendo un atto “a effetto confermativo” del provvedimento originario, che resta l’unico oggetto del giudizio, con conseguente onere di impugnazione del solo atto di primo grado entro il termine di decadenza.
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Nota della Redazione
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