Il diniego di cittadinanza per condotte penalmente rilevanti non richiede una condanna penale (TAR Lazio n. 12256 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana richiede una valutazione prognostica sulla piena adesione del richiedente ai valori costituzionali, da compiersi considerando la condotta in modo globale e non atomistico. Le segnalazioni per fatti penalmente rilevanti, anche ove non seguite da procedimento penale o da condanna, possono legittimamente fondare il diniego: la valutazione amministrativa è autonoma rispetto a quella penale, fondandosi su un diverso rigore probatorio, essendo sufficiente il fondato sospetto. Il requisito della residenza decennale ex art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 assume valore non solo quantitativo ma anche qualitativo, quale periodo di osservazione in cui il richiedente deve dare prova di un comportamento senza mende.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera regolarmente soggiornante, presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. L’Amministrazione respingeva la domanda con decreto ministeriale, rilevando a carico dell’interessata plurime segnalazioni per reati di minaccia, lesioni personali, furto e uso personale di stupefacenti, poste in essere in epoche diverse nel periodo 2016-2018.
La ricorrente impugnava il diniego, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che le condotte contestate — isolate, risalenti alla giovane età e non seguite da alcun procedimento penale — fossero irrilevanti ai fini del giudizio di meritevolezza, da valutare invece alla luce del radicamento familiare, lavorativo e sociale raggiunto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso le censure, ritenendo il provvedimento impugnato supportato da adeguata motivazione. Le condotte contestate, valutate non in modo atomistico ma nel loro complesso, risultano rivelatrici di una scarsa aderenza ai valori della comunità e legittimano il giudizio negativo sulla meritevolezza dello status, trattandosi di elementi sintomatici dell’indole del richiedente sottoposti a una valutazione di impatto globale.
La circostanza che i fatti non abbiano avuto sviluppi sul piano processuale penale non assume valore dirimente. Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale richiamato, la valutazione amministrativa del medesimo fatto si pone su un piano autonomo rispetto a quella penale: nel procedimento di naturalizzazione il fatto storico resta valutabile come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme, a prescindere dagli esiti processuali e dall’eventuale estinzione del reato.
La Corte ha inoltre precisato che il requisito della residenza legale decennale va inteso non solo in senso quantitativo ma anche qualitativo, quale periodo di osservazione in cui l’aspirante cittadino deve dimostrare di mantenere un comportamento senza mende, essendo la concessione della cittadinanza atto irrevocabile che presuppone l’assenza di dubbi sulla piena adesione ai valori costituzionali. Il radicamento sociale e lavorativo costituisce solo il presupposto minimo per la domanda, non un titolo all’accoglimento.
La valutazione dell’Amministrazione può così estendersi all’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità riconosciuta nel procedimento di naturalizzazione. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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