Il diniego di cittadinanza può fondarsi sui precedenti penali del figlio convivente (TAR Lazio n. 12254 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), legge n. 91/1992, la valutazione dell’Amministrazione è ampiamente discrezionale e si estende alla condotta dei familiari conviventi del richiedente, in quanto il contesto familiare è elemento rilevante del giudizio prognostico sulla compiuta integrazione nella comunità nazionale. Il principio della personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost. non è pertinente, non trattandosi di punire un soggetto diverso dall’autore del reato ma di impedire la concessione di uno status che comporterebbe benefici indiretti anche a favore dei parenti del naturalizzando, quali il divieto di espulsione e il permesso per motivi familiari. Il diniego può essere fondato anche su vicende penali che abbiano interessato il figlio convivente, purché la motivazione risulti logica, coerente e ragionevole, senza che occorra una condanna passata in giudicato del familiare.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, presentava in data 6.11.2020 istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno respingeva la domanda con decreto del 23.4.2024, richiamando le vicende penali emerse a carico del figlio convivente della richiedente: una condanna nel 2017 per il reato di rissa ex art. 588 cod. pen. e una misura di custodia cautelare disposta nel 2018 per il reato in materia di stupefacenti di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.
La ricorrente impugnava il diniego, deducendo che le vicende penali riguardavano esclusivamente il figlio, risultando essa incensurata, e invocando il principio della personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost., nonché il lungo periodo di permanenza in Italia e l’avvenuta integrazione nel tessuto economico e sociale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo il diniego legittimo e adeguatamente motivato. Il Collegio ha premesso che la cittadinanza non costituisce un diritto del richiedente ma una concessione ampiamente discrezionale, espressione di un potere di alta amministrazione, condizionata all’esistenza di un interesse pubblico e alla sussistenza di uno status illaesae dignitatis, sindacabile solo nei ristretti limiti del controllo estrinseco e formale, senza possibilità di estendere il sindacato al merito della valutazione amministrativa.
Quanto all’invocazione dell’art. 27 Cost., il Collegio ne ha escluso la pertinenza: non viene in considerazione l’irrogazione di una sanzione a un soggetto diverso dall’autore del reato, ma la valutazione prognostica sull’idoneità del richiedente a recepire stabilmente nella comunità nazionale un nuovo componente. L’acquisto della cittadinanza da parte del richiedente comporta, infatti, benefici indiretti anche per i familiari, tra cui il divieto di espulsione dei parenti entro il secondo grado ex art. 19, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 286/1998 e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari ex art. 30, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 286/1998.
La Corte ha quindi valorizzato la gravità dei fatti emersi a carico del figlio convivente. Con riguardo alla condanna per rissa, il Collegio ne ha escluso il carattere risalente, essendo intervenuta nel decennio anteriore all’istanza, che costituisce il “periodo di osservazione” per la maturazione dei requisiti di irreprensibilità della condotta. Quanto alla misura cautelare per il reato in materia di stupefacenti, il suo rilievo è stato ritenuto legittimo in quanto l’adozione della misura presuppone un apprezzabile fumus di colpevolezza; la fattispecie criminosa, punita con pena edittale fino a venti anni, è stata considerata indice di inaffidabilità del richiedente e del suo contesto familiare, anche alla luce dell’automatismo espulsivo previsto dall’art. 4 d.lgs. n. 286/1998 per le condanne in materia di stupefacenti.
Il Collegio ha infine precisato che la valutazione delle risultanze penali sul piano amministrativo si pone su un piano autonomo rispetto a quello penale, potendo essere valorizzate anche a prescindere dagli esiti del giudizio penale; per la concessione della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”, mentre per la condanna penale è necessario il grado di prova “oltre ogni ragionevole dubbio”. Ne consegue che il diniego risulta sorretto da una motivazione adeguata, logica e proporzionata, essendo recessivo l’interesse del richiedente rispetto alla preminente esigenza di tutela dell’ordine pubblico e dei principi fondamentali della convivenza sociale.
Nota della Redazione
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