Silenzio-inadempimento sul riconoscimento del titolo estero di sostegno: ordine di provvedere entro 120 giorni (TAR Lazio n. 12247 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce silenzio-inadempimento illegittimo l’inerzia serbata dall’amministrazione oltre il termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, per il riconoscimento di un titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in un altro Stato membro dell’UE. La verifica demandata all’autorità competente deve avere ad oggetto l’intero compendio di conoscenze, competenze e capacità acquisite dal richiedente, anche valutando l’eventuale applicazione di misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine congruo e nomina fin da subito un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, in possesso di un titolo conseguito in Spagna che riteneva valido per l’insegnamento di sostegno, presentava in data 8.4.2025 un’istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento del titolo abilitante in Italia, ai sensi del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.
Rimasta priva di riscontro, la ricorrente adiva il TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, chiedendo la condanna alla adozione di un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricordato che la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento spetta al Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ha quindi scrutinato il termine entro cui l’amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi sull’istanza.
Richiamato l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, nella versione modificata dal d.lgs. n. 15/2016, il TAR ha osservato che, per l’ipotesi del riconoscimento di un titolo conseguito all’estero, l’autorità competente deve adottare il provvedimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Nella fattispecie tale termine risultava ampiamente decorso alla data di proposizione del ricorso, con conseguente configurabilità del silenzio-inadempimento.
Quanto all’ordine di provvedere, il Tribunale ha ritenuto di commisurare il termine per l’adozione del provvedimento a 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, in ragione dell’elevato numero di istanze della specie presentate all’amministrazione, richiamando i precedenti della Sezione sul punto.
Il Collegio ha quindi precisato l’ampiezza della verifica demandata all’amministrazione, richiamando i principi fissati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022), applicabili anche ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro: l’esame deve tenere conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando la qualità e la durata dei percorsi formativi e disponendo, se del caso, misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Ha infine richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza Morgenbesser, C-313/01) per affermare che l’autorità nazionale deve verificare se le conoscenze attestate dal diploma estero e le qualifiche possedute soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per l’accesso all’attività di insegnamento di sostegno. Accolto il ricorso, il TAR ha contestualmente disposto la nomina del commissario ad acta nell’ipotesi di perdurante inadempienza, individuandolo nel responsabile del Dipartimento competente, con facoltà di delega e con termine di ulteriori 90 giorni.
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Nota della Redazione
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