Manifestazione di non interesse e improcedibilità nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 12184 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio, in forza del quale la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione. Il giudice, a fronte di tale dichiarazione, non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve limitarsi a prendere atto della volontà manifestata, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Psicotecnico del Ministero dell’Interno, nell’ambito del concorso pubblico per la copertura di posti di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, nonché, con motivi aggiunti, la graduatoria di merito approvata con decreto del 7 giugno 2023. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio contestando le ragioni avversarie e l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza dell’11 maggio 2023.

Nell’imminenza dell’udienza di smaltimento dell’arretrato del 26 giugno 2026, il ricorrente depositava memoria con cui dichiarava di non aver più interesse alla decisione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio, Sezione Prima Quater, ha preso atto che la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse proveniva dal ricorrente e non da una valutazione autonoma del giudice. Richiamando il principio dispositivo in senso ampio, il Collegio ha rammentato che la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e che il giudice non può sostituirsi a essa nella valutazione dell’interesse ad agire.

In particolare, la sentenza ha evidenziato che, in caso di espressa dichiarazione di non avere più interesse, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio; la sola pronuncia consentita è quella di improcedibilità, in conformità alla dichiarazione resa. Il Collegio ha richiamato il precedente di cui a Consiglio di Stato, Sez. VII, 3 maggio 2024, n. 4033, che ha chiarito come tale dichiarazione provochi la presa d’atto del giudice, il quale non può che dichiarare l’improcedibilità.

La pronuncia ha quindi dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., compensando le spese di lite in ragione della definizione in rito del giudizio e del suo andamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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