Impugnazione della comunicazione di esito negativo della progressione in carriera (Cons. Stato n. 5802 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione con cui l’amministrazione rende noto all’interessato l’esito negativo del giudizio di avanzamento non costituisce atto autonomamente impugnabile, trattandosi di mera comunicazione informativa dell’esito della procedura valutativa. Ne consegue che l’impugnazione della sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso avverso tale nota è infondata ove l’interessato non deduca ragioni concrete e specifiche idonee a giustificare l’annullamento e la revisione del giudizio sfavorevole. La mancata prova della previa comunicazione della pubblicazione della graduatoria non assume rilievo dirimente quando l’esito del giudizio non venga concretamente contestato nel merito. La deduzione di una presunta disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi può rilevare solo ove sia dimostrata l’assoluta identità delle situazioni considerate.
Il Fatto
Il ricorrente appellante, sottufficiale della Guardia di Finanza, è stato assunto nel marzo 2007 presso un contingente speciale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è cessato dal servizio nel settembre 2018 per restituzione d’ufficio all’amministrazione di provenienza. In applicazione del regolamento attuativo del contingente, la valutazione per la progressione in carriera degli anni 2015, 2016 e 2017 è stata sospesa per la pendenza di procedimenti penali a suo carico, con la precisazione che, cessata la causa ostativa, si sarebbe proceduto alla valutazione nella prima procedura utile.
Dichiarata la conclusione favorevole dei procedimenti, l’interessato ha sollecitato l’ammissione alla progressione. L’amministrazione ha risposto che la sua posizione era già stata esaminata nello scrutinio del 2020, con collocazione in posizione non utile nelle graduatorie di merito. Il T.a.r. ha respinto il ricorso, ravvisando l’inammissibilità della impugnazione diretta contro la mera comunicazione dell’esito negativo. Contro questa sentenza è stato proposto appello.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione dà atto della tempestività delle difese dell’amministrazione, osservando che la causa, ai sensi dell’art. 119 comma 1 lettera i) c.p.a., è soggetta al dimezzamento dei termini processuali, con conseguente riduzione del termine per il deposito delle memorie a dieci giorni liberi prima dell’udienza.
Nel merito, l’appello è infondato. La Corte rileva che non è provato in causa che l’amministrazione abbia comunicato al ricorrente la pubblicazione della graduatoria delle procedure selettive in data anteriore alla conoscenza dell’atto impugnato. Tale rilievo probatorio non muta però l’esito della controversia, poiché l’appellante non deduce alcuna concreta e specifica ragione in base alla quale il giudizio sfavorevole espresso in graduatoria dovrebbe essere annullato e riveduto.
Solo per completezza, la Sezione esamina la disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi, dedotta esclusivamente nella memoria di replica e quindi non ammissibile come motivo di impugnazione. Per costante giurisprudenza, tale profilo può rilevare solo ove sia dimostrata l’assoluta identità delle situazioni considerate, come affermato da C.d.S. sez. II 26 gennaio 2026 n. 621 e da sez. IV 11 ottobre 2017 n. 4703. Nel caso di specie la condizione non ricorre, essendo le argomentazioni della parte generiche.
L’appello è pertanto respinto. La particolare natura della causa giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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