Giudicato e accessori: interessi secondo titolo e imposta di registrazione dovuta (TAR Sicilia n. 268 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammessa, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Il giudice dell’ottemperanza accerta la portata del titolo esecutivo e non può sostituire i criteri di liquidazione degli interessi in esso fissati con quelli elaborati dall’Amministrazione debitrice. L’adempimento tardivo e parziale non esaurisce l’obbligo di conformarsi al giudicato. Sono dovute, quali atti accessori del giudicato, le spese di registrazione, esame, copia e notificazione della sentenza, perché trovano titolo nel provvedimento stesso. La condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. al maggior danno richiede la prova del pregiudizio; la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è esclusa quando risulti manifestamente iniqua.
Il Fatto
Dodici ricorrenti avevano adito il Giudice di Pace per ottenere la restituzione di Euro 299,00 ciascuno, versati per una gita scolastica mai svoltasi, oltre interessi legali. Riuniti i giudizi, con sentenza il Giudice di Pace ha condannato il Ministero al pagamento della somma a titolo di indebito oggettivo, oltre interessi come da domande, e alla refusione delle spese legali. La pronuncia, notificata al Ministero e all’Avvocatura dello Stato, non è stata impugnata ed è divenuta definitiva.
Decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, e corrisposte le sole spese legali, i ricorrenti hanno proposto azione di ottemperanza per la sorte capitale, gli interessi, gli accessori e l’imposta di registrazione. Nelle more il Ministero ha versato Euro 330,99 per ciascuno, comprensivi di capitale e interessi. I ricorrenti hanno allora contestato il calcolo degli interessi e chiesto rivalutazione, penalità di mora e spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dà anzitutto atto della parziale cessazione della materia del contendere, per effetto del pagamento intervenuto in corso di causa. L’azione di ottemperanza è però ritenuta ritualmente esercitata: il titolo è una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrante tra i provvedimenti eseguibili; sono rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.; è documentata la notifica al Ministero ai fini dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Sul calcolo degli interessi il Collegio accoglie la censura dei ricorrenti. La sentenza eseguenda ha riconosciuto gli interessi “come da domande”, e gli atti di citazione richiamavano espressamente il tasso dell’art. 1284, comma 1, cod. civ. e poi quello dell’art. 1284, comma 4, cod. civ. Il computo operato dall’Amministrazione è quindi erroneo e l’adempimento resta parziale: il Ministero va condannato a corrispondere la residua parte degli interessi, tenuto conto di quanto già versato.
Quanto all’imposta di registrazione della sentenza, pari a Euro 205,18, il Collegio ritiene la pretesa meritevole di accoglimento. Le somme relative a spese, diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo se funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notifica della sentenza e agli atti accessori, perché trovano titolo nel provvedimento giudiziale. Non sono dovute, invece, le spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, come quelle di precetto.
È invece infondata la domanda di rivalutazione e interessi ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., per difetto di prova del maggior danno. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è respinta perché la condanna sarebbe manifestamente iniqua, essendo intervenuto in corso di causa il pagamento della sorte capitale. Il Collegio ordina pertanto l’esecuzione del titolo entro 90 giorni e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, un commissario ad acta, senza diritto a compenso.
Nota della Redazione
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