Ottemperanza per l’inerzia nell’attuazione della Carta del docente (TAR Lazio n. 12133 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile avverso l’inerzia dell’Amministrazione che non abbia dato esecuzione a una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, avente a oggetto l’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. La notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 integrano i presupposti processuali dell’azione. Il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione, ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, individuato nel Direttore generale della Direzione competente, senza compenso aggiuntivo. La soccombenza regola la liquidazione delle spese di lite, comprensive degli accessori funzionali all’instaurazione del giudizio, purché documentati.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto dal Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che riconosceva il diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’immediata attivazione della carta e al pagamento delle spese di lite.

Nonostante la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione, il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, deducendo l’inottemperanza e chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma per il ritardo.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza, riscontrando la regolare notificazione della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo.

Nel merito, non essendo controverso che la sentenza non avesse ancora trovato esecuzione, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme giudizialmente dovute entro un termine perentorio. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione competente del Ministero, con facoltà di delega, che avrebbe provveduto all’esecuzione nei successivi sessanta giorni, senza diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Quanto alla regolamentazione delle spese, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza, liquidandole in favore della ricorrente e disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La somma liquidata è stata indicata come comprensiva delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché debitamente documentate, sul presupposto che il Ministero, con la propria inerzia, aveva reso necessario il ricorso all’autorità giudiziaria per ottenere l’esecuzione di un titolo ormai definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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