Divieto di subentro automatico nell’appalto pubblico: l’affitto di ramo d’azienda non elude il controllo della stazione appaltante (Cass. civ. Sez. 1 n. 19900 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalto pubblico, l’affitto di ramo d’azienda concluso da un’impresa che ha chiesto l’ammissione al concordato preventivo è valido se stipulato prima del decreto di ammissione, atteso che la procedura inizia solo con tale provvedimento e, pertanto, l’art. 167 legge fall. non si applica agli atti compiuti nella fase anteriore. Tuttavia, il trasferimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dall’appalto a un soggetto terzo non è un effetto automatico del contratto tra privati: esso è subordinato alla verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di qualificazione in capo al subentrante, ai sensi degli artt. 116 e 118 d.lgs. n. 163/2006. Tale verifica costituisce condizione di efficacia del trasferimento nei confronti della Pubblica Amministrazione, a tutela del principio di immodificabilità soggettiva dell’appaltatore e dell’affidabilità del contraente selezionato con la gara.
Il Fatto
Una società concessionaria autostradale affidava a un’impresa, all’esito di una gara pubblica, i lavori per la realizzazione di uno svincolo. L’impresa appaltatrice, dopo aver presentato ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, stipulava un contratto di affitto di ramo d’azienda con un’altra società, finalizzato alla continuità aziendale e alla successiva cessione del ramo. La stazione appaltante contestava la validità del subentro, risolvendo il contratto. La società affittuaria agiva in giudizio per il riconoscimento delle riserve contabili, ma il Tribunale ne escludeva la legittimazione attiva per difetto di autorizzazione ex art. 167 legge fall. La Corte d’Appello, in riforma, riteneva non necessaria l’autorizzazione, essendo il contratto stipulato prima dell’ammissione alla procedura, e riconosceva la legittimazione dell’affittuaria. La stazione appaltante ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la necessità dell’autorizzazione del giudice delegato per il fitto stipulato dopo la domanda di concordato. Richiamando il principio per cui la procedura di concordato preventivo inizia solo con il decreto di ammissione del tribunale, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 167 legge fall. agli atti anteriori, non esistendo ancora poteri autorizzativi e non ricorrendo un pregiudizio per la par condicio creditorum, essendo il fitto previsto nella proposta concordataria.
Il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibile: il primo per violazione del canone di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., non avendo la ricorrente riportato i contenuti della scrittura integrativa né indicato dove fosse stata prodotta; il secondo perché sollecitava un nuovo giudizio di merito, non confrontandosi con la ratio della motivazione impugnata.
La Corte ha invece accolto il terzo motivo, incentrato sulla violazione della disciplina degli appalti pubblici. Ha affermato che la scelta del contraente è riservata alla Pubblica Amministrazione e che ogni trasferimento di obbligazioni contrattuali verso un terzo, anche tramite strumenti privatistici come l’affitto di ramo d’azienda, è soggetto al rispetto delle condizioni di legge e al controllo della stazione appaltante, non potendo alterare l’esito della gara. Il subentro non è un effetto automatico, ma richiede la verifica del possesso dei requisiti di qualificazione e la sostanziale equivalenza del soggetto subentrante, quale condizione di efficacia del trasferimento verso la P.A.
I giudici di appello, non avendo applicato tale principio, hanno portato la Corte a cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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