Ricorso straordinario inammissibile nelle procedure PNRR: rito speciale ex art. 12-bis D.L. 68/2022 (TAR Lazio n. 12125 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
E’ inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso provvedimenti concernenti procedure amministrative che coinvolgono, anche indirettamente, risorse PNRR, la cui legittimità può essere vagliata unicamente attraverso il rito speciale accelerato di cui all’art. 12-bis del D.L. 68/2022. Il rito accelerato è incompatibile con il procedimento del ricorso straordinario, caratterizzato da scansioni di fasi e termini sensibilmente più lunghi. Nel merito, ai fini del calcolo del fabbisogno energetico per l’accesso ai contributi PNRR, il riferimento ai “consumi medi annui attestati dalle bollette” va inteso come energia effettivamente consumata (energia attiva), al netto delle perdite di rete, non potendo le voci del corrispettivo complessivo essere qualificate come consumo effettivo.
Il Fatto
La società ricorrente, aspirante beneficiaria del contributo PNRR “Parco Agrisolare” per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, veniva esclusa dal GSE per il mancato rispetto del vincolo dell’autoconsumo. Il Gestore contestava la modalità di calcolo del fabbisogno energetico, ritenendo che la relazione integrativa avesse erroneamente conteggiato consumi complessivamente fatturati (inclusi oneri di dispacciamento e perdite di rete) invece dei soli consumi di energia attiva effettivamente impiegata, rendendo l’impianto sovradimensionato rispetto al reale fabbisogno aziendale.
Avverso l’esclusione, la società proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto dinanzi al TAR Lazio a seguito dell’opposizione del GSE. Nel ricorso si censurava, tra l’altro, l’illegittimità dello scorporo di componenti diverse dall’energia attiva dalle bollette, il difetto di motivazione e istruttoria e la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato d’ufficio un profilo di inammissibilità del gravame, discendente dalla natura di trasposizione di un ricorso straordinario in materia PNRR. Sul punto, la giurisprudenza consolidata, richiamata in sentenza, è nel senso che il ricorso straordinario sia inammissibile per tutte le procedure amministrative che coinvolgono, anche indirettamente, risorse del PNRR, la cui legittimità può essere vagliata solo attraverso il rito speciale accelerato di cui all’art. 12-bis del D.L. 68/2022, incompatibile con le più articolate e lunghe scansioni del ricorso straordinario.
Per completezza e ragioni di giustizia sostanziale, il Tribunale ha comunque esaminato il merito, concludendo per l’infondatezza del ricorso. La censura relativa allo scorporo delle perdite di rete è stata respinta: il fabbisogno energetico rilevante è quello di energia elettrica effettivamente consumata, non quella dispersa. Il riferimento regolamentare ai “consumi medi annui attestati dalle bollette” individua la fonte documentale, ma non trasforma ogni voce di costo in consumo effettivo. La nozione di “energia attiva”, quale energia consumata in un circuito, è desumibile dalla direttiva 2004/22/CE e dalla normativa ARERA richiamata nelle stesse bollette, che distinguono tra energia attiva, reattiva e perdite di linea.
Il Collegio ha inoltre escluso la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ritenendo l’istituto del preavviso di rigetto inapplicabile alle procedure concorsuali e, a fortiori, alle procedure relative a finanziamenti PNRR, oltre alla sussistenza di un’effettiva interlocuzione procedimentale che aveva già garantito il contraddittorio sostanziale. Infondata è stata dichiarata anche la censura sull’autoproduzione del nocciolino di sansa, inammissibile per carenza di interesse e infondata per il carattere tassativo dei combustibili ammessi dal Regolamento operativo, non estendibile ad un aiuto di Stato.
La sentenza ha infine ribadito l’incoercibile discrezionalità amministrativa nella scelta di attivare l’autotutela, dichiarando l’inammissibilità della relativa censura, e il principio per cui il vincolo dell’autoconsumo non comprime la libertà di iniziativa economica, limitandosi il GSE a verificare le condizioni di accesso al beneficio. Alle considerazioni svolte è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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