Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 835 del 04.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando la sentenza del giudice ordinario sia passata in giudicato, sia stata notificata all’amministrazione presso il domicilio reale e sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al processo amministrativo di esecuzione. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine e, per il caso di protratta inottemperanza, nomina sin d’ora un commissario ad acta. Le funzioni commissariali affidate a un dirigente pubblico si intendono connesse ai compiti istituzionali, con la conseguenza che il relativo compenso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Una ricorrente ha ottenuto dal Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Lavoro, una sentenza che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle un’indennità risarcitoria pari a euro 29.488,62, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. La pronuncia, munita di formula esecutiva e notificata, non è stata impugnata ed è passata in giudicato.

Poiché l’amministrazione non ha eseguito spontaneamente il titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo la violazione dell’art. 112 c.p.a.. Il Ministero si è costituito in giudizio e la causa è stata posta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato muovendo da un triplice accertamento. In primo luogo, la sentenza azionata risulta notificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale, circostanza documentata agli atti. In secondo luogo, alla data di proposizione del ricorso era già infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’amministrazione. Il giudice amministrativo ha richiamato, sul punto, la giurisprudenza amministrativa che ne afferma l’applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.

In terzo luogo, non risultava alcuna contestazione circa l’omessa esecuzione del giudicato. Su queste basi il Tribunale ha ordinato all’amministrazione resistente di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della direzione competente, affinché ponga in essere gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali entro il medesimo termine di sessanta giorni. La ricorrente dovrà prontamente avvisare il commissario dell’infruttuoso decorso del termine.

Sul compenso del commissario, il Tribunale ha osservato che le funzioni commissariali, affidate a un dirigente pubblico, devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali. Ne consegue che il compenso è compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza, che nel caso di specie coincide con la stessa amministrazione resasi inadempiente. Le spese processuali, liquidate con riguardo ai parametri del D.M. 55/2014 e ridotte per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva, sono state poste a carico dell’amministrazione con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Infine, il Collegio ha rilevato che l’inerzia del Ministero nell’eseguire il giudicato per cause di lavoro dei docenti non costituisce un’ipotesi isolata, ma si inserisce in un contenzioso seriale, con plurime condanne inottemperate sulle quali maturano interessi e spese. Ha pertanto disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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