Obbligo di ottemperanza al giudicato per la Carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 11857 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione del giudicato, il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo, essendo l’amministrazione sempre tenuta a eseguire il giudicato senza alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando, e con limitata discrezionalità solo quanto al quomodo. L’inerzia serbata dall’amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, integra gli estremi dell’inottemperanza. La mancata esecuzione del giudicato che riconosce il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente legittima il giudice amministrativo ad accogliere il ricorso, assegnare all’amministrazione un termine per ottemperare e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, mentre la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. presuppone la verifica della perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito dinanzi al Tribunale di Roma per ottenere l’accredito sulla Carta docente dell’importo di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 1.500,00. Il giudice ordinario, con sentenza n. 2830/2025, depositata il 09.03.2025, ha accolto la domanda, riconoscendo il diritto della ricorrente all’accredito delle somme.

A fronte del passaggio in giudicato della pronuncia e della mancata esecuzione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento delle penalità di mora, nonché la distrazione delle spese di lite in favore del proprio difensore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso ammissibile, avendo verificato la rituale notificazione al Ministero e la definitività del provvedimento giurisdizionale di cui è chiesta l’esecuzione, nonché la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondata la domanda, rilevando che l’Amministrazione, costituitasi con formula di stile, non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata, ormai protrattasi oltre il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Tale inerzia, richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato, sez. II, n. 5072 del 2023, integra gli estremi dell’inottemperanza, atteso che l’amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di eseguire il giudicato per ragioni di ordine pubblico, opportunità amministrativa o difficoltà pratica.

Il Collegio ha pertanto accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 2830/2025 nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, ha nominato sin da ora quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva previa richiesta della ricorrente.

Quanto alla domanda di condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio l’ha rigettata, ritenendo non sussistenti allo stato i presupposti, potendovi eventualmente provvedere in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, su apposita istanza. Ha, infine, disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, considerata la situazione di criticità dovuta all’inerzia persistente dell’Amministrazione nel corrispondere il bonus docente, e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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