Notifica inesistente del decreto ingiuntivo e preclusione dell’esame nel merito della pretesa creditoria (Cass. civ. Sez. 3 n. 6962 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Dichiarata dal giudice dell’opposizione l’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, si verifica il consolidamento della presunzione di abbandono del titolo che preclude l’esame della fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria. Diversamente, nell’ipotesi di mera nullità della notifica, non operando tale presunzione, l’ingiunto è onerato di proporre opposizione tardiva, fornendo la prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto; in caso positivo, è consentito l’esame della causa nel merito. Ne consegue che l’opposizione proposta al fine di eccepire l’inefficacia del titolo non instaura un autonomo giudizio di merito quando la notifica sia stata dichiarata inesistente.
Il Fatto
La società Banca Piccolo Credito Valtellinese s.p.a. otteneva dal Tribunale di Sondrio un decreto ingiuntivo nei confronti di due soggetti, in qualità di fideiussori di una società debitrice per l’ammontare di 80.774,14 euro. Gli ingiunti proponevano opposizione, eccependo l’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo.
Nelle more del giudizio, il credito veniva ceduto alla società Aragon NPL 2018 srl, la quale si costituiva in giudizio, opponendosi alla declaratoria di inesistenza della notifica e domandando l’accertamento del credito vantato. Il Tribunale dichiarava l’inesistenza della notifica, ma esaminava comunque la domanda nel merito, riconoscendo il debito a carico dei due opponenti e condannandoli ad adempiere nei confronti della cessionaria. La Corte d’Appello di Milano confermava la decisione.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti denunciavano la violazione degli artt. 188 disp. att. c.p.c., 644, 645 e 112 c.p.c., lamentando che il giudice di merito, avendo ritenuto inesistente la notifica del decreto ingiuntivo, non avrebbe potuto decidere la pretesa nel merito. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il proprio precedente di Cass. 28573/2021.
La Corte ha precisato che occorre distinguere l’ipotesi di nullità della notifica del decreto ingiuntivo da quella di inesistenza della medesima. Nel caso di nullità, l’opposizione a decreto ingiuntivo instaura un autonomo procedimento di cognizione e non è impedito al giudice di decidere comunque nel merito.
Nell’ipotesi di notifica inesistente, invece, si verifica il consolidamento della presunzione di abbandono del titolo, che preclude l’esame della fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria. Tale regola si fonda sulla considerazione che, in caso di notifica inesistente, è come se non si instaurasse alcun rapporto processuale, sicché l’opposizione non può valere come giudizio autonomo di merito.
La corte di merito aveva disatteso il suindicato principio, avendo deciso la causa nel merito in ordine alla pretesa creditoria pur all’esito della ravvisata inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto. Alla fondatezza del motivo è conseguita la cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà fare applicazione del principio e provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.