Truffa consumazione al bonifico e pena sostitutiva (Cass. pen. n. 11246/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa mediante carta prepagata, il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui la persona offesa procede al versamento del denaro sul conto intestato all’agente, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente l’effettivo conseguimento del bene da parte del truffatore e la definitiva perdita dello stesso da parte della vittima, non essendo necessario che l’agente abbia materialmente prelevato la somma. Ai fini della prova dell’identità del titolare del conto, la mancata denuncia di furto o smarrimento del documento d’identità costituisce elemento indiziario di grave, precisa e concordante significatività. In tema di pena sostitutiva in appello, il consenso dell’imputato può essere espresso mediante procura speciale, conferita ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen., anche prima della proposizione dei motivi di gravame, e la trattazione scritta del procedimento non preclude l’acquisizione di tale consenso, potendo il giudice, se necessario, fissare un’udienza per acquisirlo ai sensi dell’art. 598-bis, comma 4-ter, cod. proc. pen. Il diniego della pena sostitutiva non può fondarsi su meri requisiti di forma quando questi siano stati rispettati.
Il Fatto
L’imputato è stato condannato in primo grado e in appello per il delitto di truffa, per avere, mediante artifici e raggiri, indotto la persona offesa ad effettuare un bonifico di denaro su una carta prepagata intestata all’imputato, quale corrispettivo per un contratto assicurativo mai stipulato. Il denaro era stato accreditato sul conto, senza che l’imputato ne avesse materialmente prelevato la somma. La Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna, ritenendo provata la responsabilità sulla base della titolarità del conto e della mancata denuncia di furto o smarrimento del documento di identità.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’insufficienza probatoria e il travisamento della prova, sostenendo la possibilità che il conto fosse stato attivato da terzi; con il secondo motivo, la violazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 598-bis cod. proc. pen. per il diniego della pena sostitutiva, nonostante la procura speciale con consenso fosse stata allegata all’atto di appello; con il terzo motivo, la violazione dell’art. 81 cod. pen. per il diniego della continuazione con un altro procedimento.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendolo manifestamente infondato e aspecifico. Ha richiamato il consolidato principio per cui la truffa commessa mediante accredito su carta prepagata si consuma nel momento del versamento, in quanto l’agente acquisisce l’immediata disponibilità del denaro, e la prova della titolarità del conto è sufficientemente corroborata dalla mancata denuncia di furto o smarrimento del documento d’identità. La doglianza sul travisamento per invenzione è stata rigettata, in quanto il riferimento alla videocamera era un elemento aggiuntivo non decisivo (prova di resistenza).
La Corte ha accolto il secondo motivo, ritenendolo fondato. Ha rilevato che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, negli atti risultava ritualmente allegata la procura speciale, datata 11 settembre 2024, che conferiva al difensore il mandato ad impugnare e il consenso alla pena sostitutiva, nel rispetto dell’art. 122 cod. proc. pen. Ha inoltre osservato che la trattazione scritta del procedimento non precludeva la possibilità per l’imputato di esprimere il consenso alla pena sostitutiva, potendo il giudice, ai sensi dell’art. 598-bis, comma 4-ter, cod. proc. pen., fissare un’udienza per acquisirlo, se necessario. Il diniego, pertanto, non poteva basarsi su meri requisiti di forma, ma avrebbe dovuto essere motivato su ragioni sostanziali. La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla pena sostitutiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per un nuovo esame della richiesta.
La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, ritenendolo aspecifico. La Corte d’appello aveva adeguatamente motivato il diniego della continuazione sulla base dell’intervallo temporale di due anni tra i fatti e dell’autonomia delle condotte, e la necessità di procacciarsi denaro per l’acquisto di stupefacenti non costituiva un elemento idoneo a dimostrare l’unitarietà del disegno criminoso.
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