Responsabilità disciplinare notarile per mancata conservazione a raccolta delle quietanze di surrogazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 7105 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la quietanza di surrogazione è elemento necessario e imprescindibile della surrogazione per volontà del debitore e, in quanto soggetta a pubblicità immobiliare, deve essere conservata a raccolta dal notaio ai sensi dell’art. 72 legge notarile, con la conseguente applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 137, comma 1, legge n. 89/1913. Il cumulo giuridico delle sanzioni disciplinari non opera in caso di plurime infrazioni identiche compiute in atti diversi: si applicano tante sanzioni quante sono le infrazioni, non potendo il giudice interferire nella discrezionalità del legislatore con l’estendere all’ambito degli illeciti disciplinari quanto previsto, in tema di continuazione, da altri settori dell’ordinamento. I termini della fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei notai hanno natura ordinatoria e la loro violazione non determina alcuna decadenza o estinzione dell’azione disciplinare, salva la prescrizione. L’errore sulla liceità del fatto è rilevante e scriminante solo se incolpevole e se non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.

Il Fatto

A seguito di attività ispettiva relativa al biennio 2016/2017, venivano contestate a un notaio due violazioni disciplinari: la mancata tenuta a raccolta di oltre trentamila atti di quietanza di mutui estinti anticipatamente per effetto della surrogazione, soggetti a pubblicità immobiliare, e la mancata annotazione a repertorio dei parametri repertoriali per il calcolo dei contributi e delle tasse da versare, con conseguente omissione dei relativi versamenti. L’Archivio notarile richiedeva l’apertura del procedimento disciplinare, contestando la violazione degli artt. 72 e 62, comma 2, legge notarile, e formulando richieste sanzionatorie pecuniarie per complessivi euro 307.960,00. La Commissione Amministrativa Distrettuale di Disciplina (Co.Re.Di.) riteneva il notaio responsabile e infliggeva le sanzioni richieste; il reclamo avverso tale decisione veniva rigettato dalla Corte d’appello di Milano, che confermava integralmente la decisione di primo grado.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato i motivi di ricorso, rigettandoli integralmente. Con riferimento al primo motivo, concernente la pretesa violazione del requisito di terzietà e imparzialità della Co.Re.Di., composta in larga parte da notai operanti nello stesso ambito territoriale dell’incolpato, la Corte ha richiamato il proprio precedente di Cass. n. 4527/2021, affermando che le garanzie di imparzialità sono adeguatamente assicurate dagli istituti della ricusazione e dell’astensione, senza che la coincidenza territoriale possa determinare l’invalidità della decisione.

Quanto alla questione del ne bis in idem e del cumulo giuridico delle sanzioni, la Corte ha ribadito l’orientamento costante secondo cui il cumulo giuridico si applica solo quando con un’unica azione od omissione vengono violate più disposizioni, mentre in caso di pluralità di condotte che violano la medesima norma si applicano tante sanzioni quante sono le infrazioni. L’unicità dell’errore comune non elimina sul piano oggettivo la pluralità delle azioni lesive, atteso che la diligenza del professionista deve essere profusa in ugual grado con riferimento a ciascuno degli atti compiuti.

In merito alla natura dei termini della fase amministrativa del procedimento disciplinare, la Corte ha disatteso il diverso orientamento espresso da Cass. n. 7051/2021, ribadendo che i termini sono ordinatori in mancanza di espressa qualificazione legislativa di perentorietà, sicché non è ravvisabile alcuna decadenza o estinzione per intempestività dell’azione disciplinare, salva la prescrizione, come confermato da Cass. n. 20650/2025 e n. 22573/2025.

Nel merito della fattispecie, la Corte ha confermato che la quietanza di surrogazione è atto indispensabile per l’annotazione ipotecaria: in assenza della quietanza sottoscritta dal creditore originario, la portabilità del mutuo non può operare. Ne consegue l’obbligo di annotamento nei Registri immobiliari e, per il notaio, l’obbligo di conservare l’atto a raccolta ai sensi dell’art. 72 legge notarile, come già affermato da Cass. n. 418/2025 e da Cass. n. 4526, n. 4527 e n. 4841 del 2021.

Con riferimento all’elemento soggettivo dell’illecito, la Corte ha escluso l’operatività del legittimo affidamento, richiamando il principio per cui l’errore sulla liceità del fatto è scriminante solo se incolpevole e se non superabile con l’ordinaria diligenza, gravando sul trasgressore l’onere di provare l’assenza di colpevolezza. La sistematicità delle infrazioni denota particolare negligenza ed esclude la compatibilità con l’attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art. 144 legge notarile, la cui concessione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato integralmente rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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