Il verbale di conciliazione che recepisce un accordo concluso in altra sede non è atto dell’autorità giudiziaria tassabile (Cass. civ. Sez. 5 n. 7092 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In forza del combinato disposto degli artt. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) e 8 della Tariffa, parte I, allegata allo stesso, la tassazione degli atti dell’Autorità Giudiziaria in materia di controversie civili attiene esclusivamente a quegli atti che, definendo anche parzialmente il giudizio, abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti. Il verbale di conciliazione giudiziale in cui si dà atto dell’intervenuto accordo delle parti concluso in altra sede non rientra fra gli atti dell’autorità giudiziaria tassabili, perché non costituisce un vero e proprio provvedimento del giudice, il quale vi interviene soltanto a fini certificativi ed esecutivi. Anche se redatto alla presenza e con la partecipazione del giudice, il verbale rimane un’ordinaria manifestazione di autonomia negoziale, la cui sottoposizione a tassazione dipende dal contenuto di volta in volta assunto e non da valutazioni aprioristiche.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla CTP di Napoli due avvisi di liquidazione delle imposte di registro ed ipocatastali, emessi in relazione alla registrazione di un verbale di conciliazione giudiziale ex art. 199 c.p.c. e di una sentenza del Tribunale di Napoli che definiva la controversia con altra parte. Il primo giudice riteneva fondata l’eccezione relativa all’errata tassazione del verbale di conciliazione, non riconducibile agli atti dell’Autorità giudiziaria tassabili ai sensi dell’art. 8 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986. L’Ufficio proponeva appello e la CGT-2 della Campania rigettava il gravame. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, entrambi proposti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.. Con il primo motivo, l’Ufficio deduceva la violazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la sentenza impugnata contenesse una motivazione apparente. Il motivo è stato ritenuto infondato. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 16159 del 2018, la Corte ha ribadito che la motivazione è soltanto apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione. Nel caso di specie, il decisum in ordine alla ritenuta non assoggettabilità a registrazione del verbale di conciliazione raggiungeva la soglia del minimo costituzionale, avendo i giudici di appello argomentato adeguatamente la loro decisione.
Con il secondo motivo, l’Ufficio deduceva la violazione degli artt. 1 e 8 della Tariffa, parte I, allegata al TUR e dell’art. 9, comma 9, della legge n. 488/1999, sostenendo che il verbale di conciliazione, pur non promanante dal giudice, aveva avuto effetti definitori del giudizio, idonei a decidere della situazione giuridica delle parti. La Corte ha evidenziato che il presupposto per l’applicazione dell’imposta di registro andava ricercato nel combinato disposto degli artt. 37 TUR e 8 della Tariffa. L’art. 8 contiene un’elencazione tassativa degli atti soggetti a registrazione, nella quale sono ricompresi esclusivamente gli atti che intervengono nel merito del giudizio. Il verbale di conciliazione giudiziale non costituisce un provvedimento del giudice, il quale vi interviene soltanto a fini certificativi ed esecutivi, ma rimane un’ordinaria manifestazione di autonomia negoziale (cfr. Cass. n. 5480 del 2008).
Nel caso di specie, essendo stato precisato nel verbale che lo stesso si limitava a dare atto dell’intervenuta regolamentazione dei rapporti tra le parti in altra sede, con conseguente estinzione del giudizio, l’ordinanza non era entrata nel merito e risultava inidonea a costituire presupposto del tributo. La Corte ha, inoltre, giudicato privo di rilievo il richiamo alla portata dell’art. 9, comma 9, della legge n. 488/1999, norma che attiene a questioni di tipo fattuale e la cui violazione non aveva costituito oggetto dei giudizi di merito. Il ricorso è stato respinto, senza pronuncia sulle spese in assenza di rituale costituzione del contribuente.
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Nota della Redazione
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