Art. 700 c.c. Facoltà di nomina e di sostituzione
Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.
Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.
Il testatore può autorizzare l’esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell’ufficio.
Funzione della norma
L’art. 700 c.c. riconosce espressamente al testatore la facoltà di nominare uno o più esecutori testamentari e di prevedere altri soggetti in sostituzione, così configurando l’ufficio come effetto di una scelta volontaria contenuta nel testamento, non come designazione legale automatica.
L’esecutore testamentario è il soggetto chiamato a curare l’esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà, secondo i poteri e i limiti stabiliti dalla legge e dalla volontà testamentaria, come risulta dalla sequenza normativa che dall’art. 700 c.c. conduce alle funzioni delineate dall’art. 703 c.c. La ratio della norma è consentire al testatore di affidare a un soggetto individuato l’attuazione del programma successorio, quando la successione presenti patrimoni complessi, legati da eseguire, possibili contrasti tra successibili o esigenze di coordinamento e conservazione.
La nomina plurima e la sostituzione
Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari, e per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, può prevedere altro o altri esecutori in sostituzione: la struttura è analoga a quella della sostituzione ordinaria nell’istituzione di erede, ma riferita a un ufficio, non a un’attribuzione patrimoniale.
L’agire congiunto e le sue eccezioni
Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo due eccezioni: che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, assegnando a ciascuno un ambito distinto di competenza, oppure che si tratti di un provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario, ipotesi in cui la necessità di agire tempestivamente prevale sulla regola della collegialità.
La sostituzione dell’esecutore a se stesso
Il testatore può inoltre autorizzare l’esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora non possa continuare nell’ufficio: si tratta di una facoltà distinta dalla sostituzione disposta direttamente dal testatore, perché qui è lo stesso esecutore, se autorizzato, a individuare il proprio successore nell’ufficio.
Errori frequenti
- Ritenere che più esecutori testamentari possano agire sempre disgiuntamente. La regola generale è l’agire congiunto, salvo divisione delle attribuzioni da parte del testatore o provvedimenti urgenti di conservazione.
- Presumere che l’esecutore possa sempre nominare un proprio successore nell’ufficio. Tale facoltà richiede un’espressa autorizzazione del testatore.
Cosa fare
Va verificato se il testatore abbia diviso le attribuzioni tra più esecutori nominati, per stabilire se essi debbano agire congiuntamente o possano operare separatamente nei rispettivi ambiti.
Va accertato se il testatore abbia autorizzato l’esecutore a sostituire altri a se stesso, condizione necessaria perché tale sostituzione sia validamente compiuta.