Il compenso dell’esecutore testamentario esige un mandato oneroso autonomo dagli eredi (Cass. civ. Sez. 2 n. 16974 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nomina ad esecutore testamentario e la relativa accettazione richiedono forme solenni ad substantiam, ai sensi dell’art. 702 c.c.; il mero svolgimento di attività tipiche dell’ufficio non comporta accettazione per facta concludentia, né è esigibile la rinuncia da parte di chi non ha mai accettato. La mancata accettazione non preclude agli eredi di avvalersi di professionisti per le attività in esecuzione del testamento, ma il compenso può essere preteso solo sulla base di un mandato oneroso autonomo dalla nomina, che deve essere provato. In assenza di disposizione testamentaria, i coeredi possono validamente vincolarsi personalmente al pagamento, purché il compenso non gravi sulla massa ereditaria. La liquidazione degli onorari non può avvenire in modo globale: il giudice deve indicare, sia pure sommariamente, il valore preso a base di calcolo e i criteri applicati.
Il Fatto
Un professionista, nominato esecutore testamentario ma mai accettante la carica, conveniva in giudizio uno degli eredi per ottenere il pagamento di una quota del compenso per l’attività svolta dopo l’apertura della successione, consistente in adempimenti tributari e catastali e nel coordinamento delle operazioni di divisione ereditaria. L’attore deduceva di aver operato in forza di un mandato oneroso conferito dagli eredi, con i quali aveva anche trattato una transazione sul quantum, sottoscritta solo da alcuni di essi.
Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’Appello, in riforma, condannava l’erede al pagamento di una somma determinata secondo le tariffe professionali. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione l’erede soccombente, deducendo violazione delle regole sulla prova e omesso esame di fatti decisivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha innanzitutto chiarito che la mancata accettazione della nomina, ritenuta incontestata nel giudizio di merito, esimeva il professionista dall’onere di provare un fatto negativo, essendo la nomina non operativa finché l’accettazione non è compiuta nelle forme prescritte dall’art. 702 c.c. L’investitura nell’ufficio è geneticamente collegata a una fattispecie complessa a formazione progressiva, retta da forme solenni, in armonia con il principio di certezza che governa le successioni mortis causa.
Quanto al compenso, la Corte ha ricordato che l’ufficio è gratuito salvo diversa disposizione del testatore; in assenza di previsione, il compenso può essere convenuto tra eredi ed esecutore, ma il divieto di retribuzione va inteso nel senso che gli eredi non possono stabilire un corrispettivo a carico della massa. È invece lecito l’incarico con cui i coeredi si vincolino personalmente al pagamento, purché autonomo rispetto alla nomina. Tale soluzione non incontra ostacoli in caso di mancata accettazione, essendo sempre possibile avvalersi di professionisti per le attività successive, ma occorre la prova di un mandato distinto.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che tutte le attività erano state eseguite in attuazione di un mandato oneroso conferito dagli eredi, ratificato tacitamente e concretizzatosi nell’approvazione del progetto di divisione; tale accertamento, adeguatamente motivato, è stato ritenuto insindacabile in sede di legittimità.
Accogliendo invece il secondo motivo, la Corte ha censurato la sentenza per aver liquidato le somme in modo globale, con un generico rinvio alle tariffe professionali, senza indicare il valore della massa preso a base di calcolo e gli importi riconosciuti per le singole prestazioni, così impedendo il controllo sulla correttezza della liquidazione. La determinazione degli onorari deve avvenire indicando gli elementi considerati, ai sensi dell’art. 2233 c.c.
La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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