Art. 584 c.c. Successione del coniuge putativo
Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell’articolo 540.
Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte.
Funzione della norma: la tutela del coniuge putativo
L’art. 584 c.c. ha, nella disciplina vigente, una funzione specifica nella successione legittima: attribuire diritti successori al coniuge superstite di buona fede quando il matrimonio sia stato dichiarato nullo, evitando che la nullità, da sola, elimini automaticamente ogni effetto successorio in danno di chi abbia contratto matrimonio in affidamento incolpevole (in tema, Cass. 1772/2024).
Il presupposto: la buona fede del coniuge superstite
Il beneficio successorio presuppone la buona fede del coniuge superstite, intesa come ignoranza, al momento della celebrazione del matrimonio, della causa che ne determina la nullità. È questo l’elemento che giustifica l’equiparazione, sul piano successorio, alla posizione del coniuge di un matrimonio valido.
La quota successoria spettante
Al coniuge putativo di buona fede spetta la stessa quota che sarebbe attribuita al coniuge secondo le disposizioni che regolano il suo concorso con figli, ascendenti, fratelli o sorelle, oppure la successione del solo coniuge (artt. 581, 582 e 583 c.c.). Si applica inoltre la disposizione del secondo comma dell’art. 540 c.c., relativa al diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e all’uso dei mobili che la corredano.
Il limite: l’esclusione in caso di matrimonio valido concorrente
Il coniuge putativo è escluso dalla successione quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte. In questo caso prevale la tutela del coniuge del matrimonio valido, e la posizione del coniuge putativo, per quanto in buona fede, non produce effetti successori.
Casi pratici
Una persona contrae matrimonio ignorando in buona fede l’esistenza di un impedimento che ne determina la nullità. L’altro coniuge muore, e solo successivamente il matrimonio viene dichiarato nullo: al coniuge superstite di buona fede spetta comunque la quota successoria che gli sarebbe spettata se il matrimonio fosse stato valido, secondo le regole ordinarie di concorso con figli, ascendenti o fratelli.
Oltre alla quota patrimoniale, il coniuge putativo di buona fede ha diritto anche alla tutela prevista dal secondo comma dell’art. 540 c.c., relativa al diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e all’uso dei mobili che la corredano.
Il de cuius, al momento della morte, risultava ancora validamente sposato con un’altra persona: il coniuge del matrimonio successivamente dichiarato nullo è escluso dalla successione, perché prevale il vincolo matrimoniale valido esistente al momento della morte.
Errori frequenti
- Ritenere che la dichiarazione di nullità del matrimonio elimini automaticamente ogni diritto successorio del coniuge superstite. La buona fede al momento della celebrazione preserva la sua posizione successoria.
- Riconoscere al coniuge putativo la sola quota patrimoniale. Va riconosciuta anche l’estensione della tutela prevista dal secondo comma dell’art. 540 c.c.
- Riconoscere diritti successori al coniuge putativo anche quando il de cuius era legato da un valido matrimonio al momento della morte. In tal caso opera l’esclusione espressamente prevista dalla norma.
- Confondere la buona fede rilevante ai fini dell’art. 584 c.c. con una valutazione generica della condotta del coniuge superstite. Rileva specificamente l’ignoranza della causa di nullità al momento della celebrazione del matrimonio.
Cosa fare
Va accertata la buona fede del coniuge superstite al momento della celebrazione del matrimonio poi dichiarato nullo, quale presupposto per il riconoscimento dei diritti successori.
Va verificato se, al momento della morte, il de cuius fosse legato da un valido matrimonio con altra persona, condizione che esclude la successione del coniuge putativo.
La quota spettante al coniuge putativo va determinata applicando le stesse regole di concorso previste per il coniuge in successione legittima.
Va verificata l’applicabilità della tutela abitativa e sui mobili prevista dal secondo comma dell’art. 540 c.c., espressamente richiamata dalla norma.
Nota della Redazione
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