Art. 719 c.c. Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari

Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell’asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, si procede alla vendita all’incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti.

Quando concorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori.

Funzione della norma

L’art. 719 c.c. si colloca tra il principio del diritto del coerede a conseguire la quota in natura (art. 718 c.c.) e le norme che regolano la vendita o l’attribuzione dei beni non comodamente divisibili (artt. 720, 721 c.c.). La sua collocazione mostra che la vendita non è disciplinata come fatto estraneo alla divisione, ma come operazione interna e funzionale allo scioglimento della comunione ereditaria.

La ratio della norma è permettere che, prima o nel corso delle operazioni divisionali, si trasformi in denaro una parte dell’attivo quando ciò sia necessario per pagare debiti e pesi ereditari, così da rendere concretamente praticabile la divisione ed evitare che i condividenti ricevano beni il cui valore reale sia alterato dall’esistenza di passività non regolate (art. 723 c.c.).

Il collegamento con i debiti ereditari e la formazione delle porzioni

Finché l’asse resta indiviso, i beni e le passività appartengono alla massa, e la divisione deve condurre a porzioni economicamente corrette, non semplicemente formalmente ripartite. I coeredi contribuiscono ai debiti in proporzione delle quote (art. 752 c.c.), e proprio per evitare che la formazione delle porzioni avvenga su un asse non previamente depurato dalle passività, l’art. 719 c.c. consente una liquidazione selettiva di beni ereditari.

Il quorum per la vendita all’incanto

Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell’asse concordano sulla necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, si procede alla vendita all’incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti: la norma non richiede quindi l’unanimità, ma un quorum qualificato riferito al valore delle quote, non al numero dei coeredi.

La vendita senza pubblicità tra i soli condividenti

Quando concorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori: in questo caso l’unanimità consente una modalità semplificata e riservata di vendita, che resta però sempre subordinata all’assenza di opposizioni da parte di soggetti terzi portatori di un interesse qualificato sull’asse.

Errori frequenti

  • Richiedere l’unanimità dei coeredi per la vendita all’incanto dei beni per il pagamento dei debiti ereditari. È sufficiente il consenso dei coeredi aventi diritto a più della metà dell’asse.
  • Ritenere sempre ammissibile la vendita senza pubblicità tra i soli condividenti. Tale modalità richiede il consenso di tutte le parti ed è preclusa in presenza di opposizione dei legatari o dei creditori.

Cosa fare

Va verificato il quorum di valore richiesto tra i coeredi (più della metà dell’asse) prima di procedere alla vendita all’incanto per il pagamento di debiti e pesi ereditari.

Va accertata l’assenza di opposizioni da parte di legatari o creditori prima di optare per la vendita senza pubblicità tra i soli condividenti.

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