Art. 726 c.c. Stima e formazione delle parti

Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.

Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.

Funzione della norma

L’art. 726 c.c. si colloca nella sequenza tecnica delle operazioni divisionali, dopo la fase eventuale della vendita dei beni (artt. 719-721 c.c.), dopo la resa dei conti e la formazione dello stato attivo e passivo (art. 723 c.c.), dopo la collazione e imputazione (art. 724 c.c.) e dopo i prelevamenti (art. 725 c.c.), e precede immediatamente la formazione delle porzioni (art. 727 c.c.), i conguagli (art. 728 c.c.) e l’assegnazione o attribuzione (art. 729 c.c.). Il dato letterale è netto: fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, sicché la stima non inaugura la divisione, ma assume a proprio oggetto la massa residua già corretta dalle operazioni precedenti.

Il criterio del valore venale

La ratio della norma è determinare il valore della massa residua secondo il valore venale dei singoli oggetti, cioè secondo un criterio di mercato che rende traducibile la consistenza materiale dell’asse in grandezza economica comparabile. Tale passaggio è necessario, anzitutto, per stabilire il valore effettivo della massa da dividere dopo vendite, conti, collazione, imputazioni e prelevamenti.

La funzione servente rispetto alla formazione delle porzioni e ai conguagli

La stima è necessaria per verificare l’equivalenza economica delle porzioni che dovranno essere formate in proporzione delle quote e, per quanto possibile, con beni di eguale natura e qualità. È inoltre il presupposto logico del conguaglio, poiché l’ineguaglianza in natura può essere compensata in denaro solo se sia stata prima misurata in termini estimativi attendibili. La stima serve anche a valutare beni divisibili e non divisibili, perché solo la previa determinazione del valore consente di verificare se l’attribuzione integrale di un immobile non comodamente divisibile comporti eccedenze da addebitare, oppure se la vendita sia economicamente preferibile (art. 720 c.c.).

La formazione delle porzioni in numero corrispondente agli eredi o alle stirpi

Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti, in proporzione delle rispettive quote: il riferimento alle stirpi, oltre che ai singoli eredi, tiene conto delle ipotesi in cui la successione operi per rappresentazione, richiedendo in tal caso la formazione di porzioni riferite al gruppo familiare rappresentato, e non a ciascun singolo componente.

Errori frequenti

  • Procedere alla stima prima di aver completato i prelevamenti dovuti. La stima deve avere ad oggetto la massa residua, già depurata dai prelevamenti effettuati ai sensi dell’art. 725 c.c.
  • Adottare criteri di valutazione diversi dal valore venale dei singoli beni. La norma richiede espressamente la stima secondo il valore di mercato.
  • Formare le porzioni senza tener conto della presenza di stirpi succedute per rappresentazione. Il numero delle porzioni deve corrispondere agli eredi o alle stirpi condividenti, secondo le rispettive quote.

Cosa fare

Va effettuata la stima dei beni residui secondo il loro valore venale, solo dopo aver completato le operazioni di prelevamento previste dall’art. 725 c.c.

Va verificato se la successione operi per stirpe in alcuni rami familiari, ai fini della corretta formazione del numero di porzioni da costituire.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *