Art. 737 c.c. Soggetti tenuti alla collazione
I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.
Funzione della norma e distinzione dalla riunione fittizia
L’art. 737 c.c. individua i soggetti tenuti alla collazione e definisce l’istituto come l’obbligo gravante su figli, loro discendenti e coniuge che concorrano alla successione di conferire ai coeredi tutto ciò che abbiano ricevuto dal defunto per donazione, diretta o indiretta, salvo dispensa, con l’ulteriore limite che la dispensa produce effetto soltanto entro la quota disponibile.
La collazione è istituto distinto dalla riunione fittizia: la prima opera nei rapporti tra coeredi per la formazione della massa da dividere, la seconda serve a calcolare la legittima ai fini della riduzione (art. 556 c.c.). La ratio applicativa della collazione non è sanzionare la donazione in favore di un futuro erede, ma riequilibrare, nel rapporto interno tra determinati coeredi, le anticipazioni patrimoniali già ricevute in vita dal de cuius, evitando che figli, discendenti chiamati in loro luogo e coniuge conseguano in sede successoria un vantaggio ulteriore rispetto agli altri compartecipi della medesima cerchia familiare.
L’ambito soggettivo: solo figli, discendenti e coniuge
Non tutti i successibili sono tenuti alla collazione, ma soltanto i figli, i loro discendenti e il coniuge, purché concorrano alla successione: restano fuori dal perimetro dell’art. 737 c.c. gli altri successibili della successione legittima, come ascendenti, collaterali, altri parenti e Stato, che pure possono essere chiamati all’eredità ma non sono inclusi dalla norma tra gli obbligati al conferimento. I discendenti dei figli sono equiparati ai figli quando vengono alla successione in loro luogo: il discendente che succede per rappresentazione è tenuto a conferire anche ciò che fu donato al proprio ascendente rappresentato, anche se abbia rinunciato all’eredità di quest’ultimo (art. 740 c.c.), perché il dato decisivo è il subentro nella posizione successoria dell’ascendente, non il mero rapporto di parentela con il defunto.
L’ambito oggettivo: donazioni dirette e indirette
La collazione colpisce ciò che sia stato ricevuto per donazione direttamente o indirettamente: il thema decidendum non è soltanto l’esistenza di un formale contratto di donazione, ma la riconducibilità dell’attribuzione a una liberalità del de cuius. Non tutto ciò che il defunto abbia speso o attribuito in favore di tali soggetti è automaticamente soggetto a collazione, perché gli artt. 738-743 c.c. delimitano l’area del conferimento, escludendo tra l’altro spese di mantenimento, educazione, malattia e altre attribuzioni fisiologiche della vita familiare.
La donazione indiretta di immobile mediante intestazione a nome altrui
Nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente e intestazione ad altro soggetto che il disponente intenda beneficiare, si configura la donazione indiretta dell’immobile e non del denaro impiegato per l’acquisto: in caso di collazione, il conferimento deve avere ad oggetto l’immobile e non il denaro (Cass. 17604/2015; Cass. 13619/2017). Se invece la donazione di denaro, pur funzionalmente collegata all’acquisto, sia insufficiente a coprirne l’intero prezzo, oggetto di collazione è il denaro corrisposto e non la corrispondente quota di valore dell’immobile (Cass. 16329/2024).
La donazione indiretta consiste nell’elargizione di una liberalità attuata, anziché attraverso il tipico negozio della donazione diretta, mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l’effetto diretto che gli è proprio, l’effetto indiretto dell’arricchimento senza corrispettivo del destinatario. In tali casi non si applicano i limiti alla prova testimoniale propri della simulazione, perché il negozio oneroso utilizzato corrisponde alla reale intenzione delle parti, e non è necessaria la forma della donazione, ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato (Cass. 23297/2009; Cass. 23215/2010; Cass. 1986/2016; Cass. 27050/2018).
L’automaticità dell’obbligo e l’onere di allegazione
L’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione, salva l’espressa dispensa del de cuius nei limiti della sua validità: i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da un’espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente la domanda di divisione e la menzione in essa dell’esistenza di determinati beni, oggetto di pregressa donazione, quali facenti parte dell’asse da ricostruire (Cass. 15131/2005; Cass. 1629/2007; Cass. 18625/2010; Cass. 8507/2011; Cass. 21895/2004). La collazione, essendo logicamente ricompresa nella divisione ereditaria, si considera proposta insieme alla domanda di divisione (Cass. 19833/2019; Trib. Milano 2292/2025).
Tuttavia, quando la sussistenza di una donazione da collazionare sia contestata, la domanda di accertamento della donazione indiretta, pregiudiziale all’accoglimento della collazione, è soggetta ai termini di decadenza per l’ampliamento o mutamento della domanda (art. 167 c.p.c.), dovendo essere tempestivamente allegata (Cass. 19833/2019).
L’operatività sia nella successione legittima sia in quella testamentaria
La collazione opera sia nella successione legittima sia in quella testamentaria, estendendo l’obbligo del conferimento a figli, discendenti e coniuge senza attribuire rilievo alla loro qualità o meno di legittimari, come conferma anche il riferimento, nella disciplina, alla facoltà del testatore di dispensare l’erede dalla collazione (Cass. 3013/2006).
La distinzione tra dispensa da collazione e riunione fittizia ai fini della riduzione
La dispensa dalla collazione si traduce nell’esonero del donatario dal conferimento del donatum in sede di formazione della massa ereditaria da dividere, ma, ai diversi fini della riduzione delle disposizioni lesive, il bene donato va sempre ricompreso nelle operazioni di riunione fittizia: l’esclusione dalla collazione di un bene donato per dispensa del de cuius non comporta che di quel bene non si debba tener conto ai fini della massa di calcolo (Cass. 74/1967). La dispensa da collazione e da imputazione non esclude, inoltre, che, ove sia accolta la domanda di riduzione, la tutela effettiva del legittimario si realizzi applicando la disciplina propria dell’azione di restituzione (art. 563 c.c.).
La pluralità di masse con distinti titoli di provenienza
Quando i beni caduti in successione abbiano diversi titoli di provenienza, la sussistenza di diversi titoli determina tante comunioni quanti sono i titoli, corrispondendo a una pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un’entità patrimoniale a sé stante: ciò impone la diversificazione delle operazioni divisionali, da compiere secondo un criterio logico-cronologico, partendo dallo scioglimento della comunione più risalente (Cass. 3512/2019). È possibile procedere a un’unica divisione, anziché a tante divisioni per quante sono le masse, solo se tutte le parti vi consentano con un atto specifico, che per gli immobili richiede la forma scritta ad substantiam, salvo il caso eccezionale in cui gli eredi vantino quote identiche rispetto a ciascuna massa (Cass. 314/2009; Cass. 25756/2018; Cass. 17576/2016; Cass. 18910/2020).
Errori frequenti
- Ritenere tenuti alla collazione anche ascendenti, collaterali o altri successibili diversi da figli, discendenti e coniuge. Solo questi ultimi sono soggetti all’obbligo di conferimento.
- Ritenere necessaria un’espressa domanda di collazione distinta dalla domanda di divisione. È sufficiente la domanda di divisione con menzione dei beni donati da collazionare.
- Considerare la dispensa da collazione equivalente all’esclusione del bene anche ai fini della riunione fittizia per il calcolo della legittima. Il bene dispensato dalla collazione va comunque ricompreso nella riunione fittizia ai fini della riduzione.
- Trattare la donazione indiretta di un immobile, realizzata con pagamento del prezzo da parte del disponente, come donazione di denaro ai fini della collazione. Il conferimento deve avere ad oggetto l’immobile, salvo che il denaro donato fosse insufficiente a coprirne l’intero prezzo.
Cosa fare
Va verificato se il soggetto interessato rientri tra i soggetti tenuti alla collazione (figli, discendenti, coniuge) e se concorra effettivamente alla successione.
Va individuata correttamente la natura, diretta o indiretta, della donazione ricevuta, per stabilire il corretto oggetto del conferimento.
Va tenuta distinta, in caso di dispensa dalla collazione, la sua rilevanza ai fini della formazione della massa da dividere, dalla perdurante rilevanza del bene donato ai fini della riunione fittizia per il calcolo della legittima.