Compenso per la fase decisionale anche in assenza di attività tipiche nel patrocinio a spese dello Stato (Cass. civ. Sez. 2 n. 595 del 10.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel regime del patrocinio a spese dello Stato, il ricorso di cui all’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 non è un atto di impugnazione, ma l’atto introduttivo di un procedimento contenzioso. Il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell’istante, con il solo limite di non superare la somma richiesta ex art. 112 c.p.c. In tale sede non è preclusa al difensore la possibilità di far valere il diritto al compenso anche per attività non specificamente indicate nell’originaria istanza di liquidazione. Il compenso per la fase decisionale, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lettera d), d.m. n. 55/2014, spetta ove risulti svolta anche una sola delle attività ivi elencate, quali l’esame del provvedimento conclusivo del giudizio, senza che rilevi la natura del procedimento.
Il Fatto
Un avvocato, difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento di separazione consensuale, proponeva opposizione ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione dei compensi, dolendosi del mancato riconoscimento del compenso per la fase decisionale. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo che non fossero state svolte attività difensive riconducibili a tale fase, coerentemente con la natura del rito e con l’istanza di liquidazione. Il difensore ricorreva per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione dell’art. 15, comma 5, d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 4 d.m. n. 55/2014.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ribadito che il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione non è un’impugnazione, ma un procedimento contenzioso, nel quale il giudice deve verificare la correttezza della liquidazione secondo i criteri legali, senza essere vincolato alle prospettazioni dell’istante. Tale potere-dovere include la possibilità di richiedere atti e documenti necessari, come previsto dall’art. 15 d.lgs. n. 150/2011, dovendosi la locuzione “può” interpretare come un obbligo di decidere causa cognita.
La Corte ha precisato che il giudice dell’opposizione non può dichiarare precluse le deduzioni del difensore relative ad attività diverse da quelle indicate nell’istanza originaria, né limitare l’esame alle sole attività ivi elencate. L’opposizione, infatti, è un rimedio volto a consentire una valutazione piena e autonoma della spettanza del compenso.
In relazione alla fase decisionale, l’art. 4, comma 5, lettera d), D.M. n. 55/2014 individua un elenco di attività che la compongono, includendovi anche l’esame del provvedimento conclusivo del giudizio. La Corte ha quindi escluso che la natura consensuale del procedimento possa di per sé impedire il riconoscimento del compenso per tale fase, essendo sufficiente lo svolgimento anche di una sola delle attività previste dalla norma.
Di conseguenza, l’ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio, affinché il giudice di merito riesamini l’opposizione applicando i principi sopra enunciati e compiendo i necessari accertamenti in fatto.
Nota della Redazione
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